scritto da Nino Maiorino - 07 Agosto 2022 07:16

Cinture di sicurezza: sono sempre obbligatorie?

La comune convinzione è che l’allaccio delle cinture di sicurezza in auto sia sempre obbligatorio, da quando esse sono state introdotte col D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992,

Ma non è sempre così in quanto l’art. 172 di quel Decreto prevede alcune deroghe all’obbligo di allaccio delle cinture, delle quali è opportuno essere a conoscenza specialmente in questo periodo di intensa mobilità.

Il Codice della Strada prevede che il conducente ed i passeggeri indossino le cinture sicurezza: il legislatore ha imposto questa regola nel tentativo di ridurre al massimo i casi di lesioni per essere stati sbalzati fuori dalla propria macchina a seguito di un incidente stradale.

Nel caso in cui un automobilista dovesse decidere di non indossare le cinture di sicurezza, le conseguenze potrebbero essere particolarmente gravi. Queste non si fermano unicamente a vedersi togliere dei punti dalla patente o dei problemi con la copertura assicurativa, ma ci sono anche delle vere e proprie responsabilità civili e penali.

Il Codice della Strada, però, prevede delle ipotesi nelle quali sia possibile non indossare le cinture di sicurezza: se ci sono particolari ragioni di salute, nel caso in cui si rientri in particolari categorie o perché si sta svolgendo una determinata attività.

Vediamo cosa prevede la norma.

  1. Per i veicoli della categoria L6e, cioè i ciclomotori con carrozzeria chiusa, se dotati di cinture, il conducente e i passeggeri devono indossarle.
  2. In ogni caso i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato al loro peso, munito di dispositivo di allarme che ne segnala l’eventuale mancato aggancio.

3. I sediolini ai quali agganciare i bambini non possono essere montati controsenso di marcia.

  1. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie fino a otto posti a sedere devono utilizzare i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti, ovviamente se i veicoli sono in movimento.
  2. Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza:
  3. a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
  4. b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;

  1. c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  2. d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
  3. e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla ASL o dalle competenti autorità sanitaria di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta;
  4. f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
  5. g) obesità particolarmente grave (oltre il 50% del peso teorico) per tutta la durata di tale condizione;
  6. h) gravi insufficienze respiratorie (ad esempio in caso di enfisema o asma), per un periodo pari a un anno;
  7. i) menomazioni o amputazioni che determinano la mancanza di punti di appoggio delle cinture, esenzione illimitata;
  8. l) portatori di tutori per disarticolazione della spalla o dell’anca;

portatori di particolari tipologie di busti ortopedici.

  1. m) i passeggeri dei veicoli fino a otto posti oltre il conducente autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
  2. n) gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza;
  3. Chiunque non esentato non fa uso delle cinture di sicurezza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 83 a € 332). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.
  4. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento (ad esempio quelli che fanno solo finta di averli agganciati) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 167. 12.

Attenzione: Il fatto che si stiano guidando delle vetture datate, sulle quali le cinture di sicurezza non siano stata installate all’origine, non esonera dall’obbligo di indossarle; esistono, infatti, cinture di sicurezza omologate adatte a tali veicoli.

Classe 1941 – Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Dirigente bancario – Appassionato di giornalismo fin dall’adolescenza, ha scritto per diverse testate locali, prima per il “Risorgimento Nocerino” fondato da Giovanni Zoppi, dove scrive ancora oggi, sia pure saltuariamente, e “Il Monitore” di Nocera Inferiore. Trasferitosi a Cava dopo il terremoto del 1980, ha collaborato per anni con “Il Castello” fondato dall’avv. Apicella, con “Confronto” fondato da Pasquale Petrillo e, da anni, con “Ulisse online”.

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