Difendere il voto, salvare la democrazia
Il Comitato per la difesa della rappresentanza democratica e della Costituzione contesta il disegno di legge A.C. 2822: premi di maggioranza, liste bloccate e indicazione del premier alterano equilibrio, pluralismo e libertà del voto, mettendo a rischio la qualità della democrazia parlamentare
Abbiamo pubblicato il manifesto del Comitato per la difesa della rappresentanza democratica e della Costituzione sul disegno di legge elettorale A.C. 2822.
È il frutto di un lavoro comune a cui abbiamo preso parte come componenti del Comitato, mossi dalla convinzione che la qualità della democrazia passi dalla tutela del voto libero ed effettivo e da un equilibrio autentico tra rappresentanza e governabilità.
Nel documento affrontiamo i nodi essenziali della riforma: premio di maggioranza, liste bloccate, assetto del Senato e possibili effetti sugli equilibri costituzionali.
Lo mettiamo a disposizione del dibattito pubblico come contributo condiviso e responsabile alla difesa dei principi costituzionali.
Il manifesto è ora disponibile.
Manifesto del Comitato per la difesa della rappresentanza democratica e della Costituzione Per un voto libero, personale ed effettivo Osservazioni e proposte sul disegno di legge elettorale A.C. 2822 (testo base, 27 maggio 2026)
Preambolo
Dalla legge elettorale dipende l’equilibrio dell’intero sistema democratico e l’effettiva attuazione dei principi di rappresentanza, pluralismo, equilibrio tra i poteri e sovranità popolare che la Costituzione affida al voto. Le regole del voto non appartengono alle maggioranze del momento. Da esse dipende il rapporto fra cittadini e istituzioni, fra consenso e potere, fra libertà politica e responsabilità degli eletti. Per questo esprimiamo la nostra contrarietà al disegno di legge A.C. 2822, nel testo base adottato il 4 giugno 2026, che combina un premio di maggioranza con liste bloccate. La materia esige rigore, e a quel rigore ci atteniamo. In ogni passaggio teniamo distinto ciò che riteniamo costituzionalmente illegittimo da ciò che giudichiamo politicamente sbagliato pur rientrando nella discrezionalità del legislatore. Confondere i due piani indebolisce la critica e offre facili repliche. La Corte costituzionale ha ribadito più volte che la Costituzione non impone un determinato sistema elettorale. Le nostre obiezioni si appuntano perciò sui punti in cui la riforma oltrepassa, o rischia di oltrepassare, i limiti che la Costituzione e la Corte hanno fissato.
1. Un premio ai limiti della giurisprudenza, e oltre
Il testo attribuisce alla lista o coalizione vincente un premio fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Lo attribuisce a una condizione, che essa prevalga in entrambi i rami e raggiunga in ciascuno almeno il 42 per cento dei voti validi, entro un tetto massimo di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Su questo conviene essere chiari, in concreto bisogna tener conto di tre profili problematici. Il primo: i seggi conseguiti dalla lista premiata nella circoscrizione Estero restano fuori dal tetto, e il vincitore può così superare il 55 per cento dei seggi. Il secondo: il premio è fisso, e davanti a una forte dispersione dei voti sotto la soglia di sbarramento può ampliare la divaricazione fra voti e seggi che la Corte vieta quando diventa “eccessiva”. Il terzo opera in senso contrario, e merita particolare attenzione. Aver soppresso il ballottaggio mantenendo la soglia del 42 per cento rende la legge incoerente con il fine di stabilità che dichiara di perseguire, perché sotto quella soglia i seggi si ripartiscono in modo integralmente proporzionale e tornano maggioranze composite. Una riforma che promette governabilità e ne lascia incerto il conseguimento manca il proprio scopo.
2. Il punto più grave: il premio al Senato e l’articolo 57
L’obiezione costituzionale più seria riguarda il Senato, e il dibattito pubblico la trascura. L’articolo 57, primo comma, della Costituzione vuole che il Senato sia eletto «a base regionale». Il disegno di legge individua invece l’assegnatario del premio senatoriale sulla maggiore cifra elettorale calcolata su base nazionale, e ne subordina l’attribuzione al 42 per cento nazionale dei voti. Il legislatore resta così preso in una morsa. Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte dichiarò illegittimo il premio del Porcellum al Senato perché, attribuito su base regionale, produceva una maggioranza «sostanzialmente casuale», svincolata dal consenso nazionale. Fondare ora il premio senatoriale su base nazionale contraddice la riserva costituzionale di un’elezione «a base regionale». Il nodo non si scioglie con un accorgimento tecnico. È, a nostro giudizio, la censura più difficile da superare.
3. La giurisprudenza costituzionale: che cosa dice davvero
Le nostre preoccupazioni hanno un fondamento nella giurisprudenza, a condizione di riferirne il contenuto con esattezza. Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte dichiarò illegittimo il premio del Porcellum, privo di una soglia minima di accesso, e censurò le liste bloccate lunghe, che riducevano il suffragio a un voto «sostanzialmente indiretto», sottratto alla conoscibilità e alla libera scelta dell’elettore (artt. 1, 3, 48 e 67 della Costituzione). Con la sentenza n. 35 del 2017 salvò il premio dotato di soglia del 40 per cento, dichiarò illegittimi il ballottaggio e l’arbitraria opzione del capolista eletto in più collegi, e confermò la legittimità delle “liste corte”. Il criterio che chiediamo di rispettare nasce da qui. L’esigenza di stabilità non può tradursi in una «eccessiva divaricazione» fra voti e seggi. La libertà del voto esige la conoscibilità effettiva dei candidati. Sono questi i parametri che misurano la legittimità della riforma, non una condanna astratta del premio.
4. Liste bloccate ,doppia lista e sacrificio dei seggi scelti dagli elettori
Conviene distinguere due piani, perché su ciascuno la critica ha un peso diverso. Sul piano della legittimità costituzionale, le liste di collegio plurinominale, al massimo sei candidati stampati per intero sulla scheda, sono “liste corte” nel senso ammesso dalla giurisprudenza costituzionale: non è la loro conformità alla Costituzione che mettiamo in discussione. Resta però vero, e va detto con chiarezza, che anche una lista corta è una lista bloccata. L’elettore sceglie un contrassegno, non una persona, e la sua libertà di scelta, pur non compromessa al punto da divenire incostituzionale, ne esce comunque limitata. Il vizio costituzionale, quello sì, si concentra altrove, e in due punti. Le liste circoscrizionali del premio sono interamente bloccate, i loro candidati vengono proclamati eletti tutti in blocco, senza alternanza di genere, e nascono al centro per essere poi solo formalmente distribuite sul territorio. Vi si aggiunge la doppia lista bloccata, di partito e di coalizione, il cui effetto sulla composizione concreta del Parlamento riesce a stento conoscibile. È dove la conoscibilità viene meno che la compressione del voto tocca la soglia dell’illegittimità. La nostra contrarietà, tuttavia, sul piano della qualità democratica non si ferma ai listoni del premio. L’intera impalcatura poggia su liste bloccate, e in nessun punto del sistema, né nei collegi né nel premio, all’elettore è dato indicare una persona: a individuare gli eletti sono le segreterie di partito, che di fatto li “nominano”. È questo che allontana il cittadino dal voto, e che la riforma, prima ancora di ogni questione di costituzionalità, avrebbe il dovere di correggere. C’è poi una previsione di manifesta irragionevolezza. Quando la coalizione premiata supera il tetto dei seggi, l’eccedenza viene tolta non alla lista bloccata del premio, ma ai seggi conquistati nella parte proporzionale, cioè ai candidati che gli elettori hanno contribuito a scegliere. L’eletto conoscibile cede al nominato in blocco. È un rovesciamento della logica rappresentativa che giudichiamo lesivo degli articoli 3 e 48 della Costituzione. D’altra parte, il connubio tra designazione diretta del Presidente del Consiglio e liste bloccate crea la condizione per la quale il candidato Presidente che guidasse alla vittoria la propria coalizione avrebbe selezionato la composizione della propria maggioranza parlamentare in funzione del rapporto di fedeltà al capo e, conseguentemente, la fiducia parlamentare diventerebbe un minuetto ipocrita e inutile. Per altro verso ancora, anche la selezione dei parlamentari di opposizione sarebbe ispirata dalla stessa logica, onde il confronto in Parlamento tra maggioranza e opposizione sarebbe costruito tra leadership individuali che si fronteggiano e ciurme di cortigiani che li affiancano in quest’opera di sostanziale autopromozione. Per questo chiediamo di reintrodurre il voto di preferenza. Lo chiediamo come scelta di qualità democratica: la Costituzione non impone le preferenze, ma esse, insieme a liste più aperte e conoscibili, ridanno all’elettore la facoltà di scegliere le persone, e non soltanto i simboli.
5. L’indicazione del premier: un premierato a Costituzione invariata
Il testo obbliga liste e coalizioni a indicare nel programma la persona proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio, a pena di inammissibilità, facendo salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Il nominativo non compare sulla scheda, e la nomina del Governo resta formalmente al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 92: lo riconosciamo. La sostanza, però, è un’altra. Per legge ordinaria si introduce un vincolo che orienta la formazione del Governo verso l’investitura popolare diretta del suo capo, e si ottiene per questa via un effetto proprio del premierato, che richiederebbe una revisione costituzionale. La sanzione di inammissibilità trasforma l’indicazione in condizione di accesso alla competizione. Questo solleviamo, e non un improprio “esproprio” di prerogative. D’altronde, nei simboli di partito è già presente dagli anni Novanta l’indicazione del “capo” come riferimento per l’elettore. Questa pratica sarebbe fatalmente alimentata dalla proposta di legge in discussione e, attraverso l’inserimento del nome del “capo” nei simboli, finirebbe per introdurre surrettiziamente anche sulla scheda il nome del candidato Premier. Il risultato inevitabile sarebbe quello di condizionare in modo netto il Presidente della Repubblica, limitando in maniera radicale il proprio potere di scelta. Ragion per cui, la previsione formale per cui restano ferme le prerogative presidenziali di cui all’articolo 92 della Costituzione è una vera e propria confessione dell’intento profondo e costituzionalmente discutibile della proposta. Ciò anche in considerazione del fatto che, pur in assenza di questa previsione, una legge ordinaria non avrebbe potuto ledere in alcun modo prerogative garantite dall’articolo 92 della Costituzione.
6. Maggioranza artificiale e organi di garanzia: il rischio, senza esagerazioni
La maggioranza costruita con il premio si riflette anche sugli equilibri degli organi di garanzia. La Costituzione, qui, fissa soglie precise, e di lì nascono insieme il limite e la preoccupazione. Le funzioni di garanzia sono protette da maggioranze qualificate. L’elezione dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare richiede i tre quinti dell’assemblea in seduta comune. L’elezione del Presidente della Repubblica richiede, dal quarto scrutinio, la maggioranza assoluta del collegio integrato dai delegati regionali. La revisione costituzionale senza referendum esige i due terzi di ciascuna Camera. Una maggioranza pari a circa il 55 per cento dei seggi non raggiunge da sola nessuna di queste soglie. Sarebbe però ingenuo arrestarsi all’aritmetica. Il premio che conduce una coalizione al 55 per cento dei seggi assottiglia il margine di consenso ulteriore da cercare per avvicinare quei quorum. Per l’elezione del Presidente della Repubblica, che dal quarto scrutinio si decide a maggioranza assoluta, quel margine è certamente raggiungibile perché di sicuro la maggioranza che attraverso il premio ha il 55 per cento dei seggi delle due camere avrà nelle Regioni quel tanto di presenza necessaria che gli consentirà di raggiungere la maggioranza prevista per l’elezione presidenziale dall’ultima parte del terzo comma dell’articolo 83 della Costituzione. Per le funzioni che esigono i tre quinti la distanza è maggiore, ma non incolmabile attraverso una trattativa, magari in cambio di una nomina condivisa. Le supermaggioranze restano un argine, e tuttavia un argine più basso di quanto la sola lettera della Costituzione lasci credere. Il pericolo vero, in ogni caso, è più sottile e non meno serio. Non è che la maggioranza premiata elegga da sé il Presidente o nomini da sé i giudici costituzionali. È che una maggioranza artificialmente dilatata riduce l’incentivo a cercare le larghe convergenze che la Costituzione presuppone per quelle scelte, e l’effetto si somma all’indicazione diretta del premier e alla complessiva spinta verso la concentrazione del potere. La riflessione costituzionale, da Tocqueville in poi, lo chiama “tirannia della maggioranza”. Il che non attiene all’illegittimità delle procedure, ma all’erosione del loro presupposto pluralistico.
7. Governabilità e rappresentanza devono convivere
Riconosciamo l’esigenza di governi stabili, capaci di attuare i programmi sottoposti agli elettori. La governabilità è un fine costituzionalmente legittimo, e la Corte lo ha riconosciuto. Va però perseguito con il minor sacrificio possibile degli altri valori costituzionali, senza comprimere il carattere rappresentativo delle Camere e la libertà del voto. La stabilità ottenuta sacrificando la rappresentanza è fragile, perché toglie al sistema la sua legittimazione.
8. Le richieste del Comitato
Chiediamo, in via principale, il ritiro del disegno di legge e l’apertura di un confronto pubblico, ampio e trasparente, per una disciplina elettorale condivisa e rispettosa della Costituzione. Se questa volontà mancasse, riteniamo indispensabili almeno le correzioni che seguono: • ricondurre il premio senatoriale alla base regionale imposta dall’articolo 57, oppure rinunciare al premio al Senato; • computare nel tetto massimo i seggi della circoscrizione Estero e sopprimere il meccanismo che sottrae l’eccedenza ai seggi proporzionali scelti dagli elettori; • ridurre la portata del premio e mantenere o elevare la soglia minima di consenso, perché la maggioranza parlamentare poggi su una base elettorale ampia; • reintrodurre il voto di preferenza, restituendo all’elettore la scelta dei propri rappresentanti; • riconsiderare l’obbligo di indicare il candidato Presidente del Consiglio, che incide per legge ordinaria sulla forma di governo. Sulle preferenze diversi esponenti di più forze politiche si sono dichiarati favorevoli. Ci auguriamo che queste dichiarazioni trovino coerente attuazione nel testo finale, e che neppure il voto a scrutinio segreto serva a conservare per intero il sistema delle liste bloccate. Il voto segreto è una garanzia dei regolamenti parlamentari. Non deve diventare lo strumento per rendere opache decisioni che incidono sulla qualità della rappresentanza e sulla fiducia dei cittadini.
9. Un appello al Parlamento e al Paese
La democrazia non si esaurisce nel vincere le elezioni. Vive della ricerca costante di un equilibrio fra governabilità, rappresentanza, pluralismo e controllo reciproco fra i poteri. Una legge che produca una maggioranza artificiale, assemblee composte in prevalenza da eletti non scelti dai cittadini e una pressione crescente sugli organi di garanzia impoverisce la qualità della nostra democrazia. Difendere il diritto dei cittadini a scegliere i propri rappresentanti significa difendere la Costituzione, la separazione dei poteri e il pluralismo. Nessuna esigenza di governabilità giustifica una compressione sostanziale della rappresentanza. Una Repubblica fondata sulla sovranità popolare deve continuare a riconoscere nel voto libero, personale ed effettivo il fondamento ultimo della propria legittimazione.
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