scritto da Francesco Ascione - 04 Ottobre 2017 10:04

FISCO & LAVORO Revoca del fido conto corrente: giusta causa e preavviso

foto Angelo Tortorella

La banca, qualora vi siano giustificati motivi come ad esempio grave diminuzione delle garanzie patrimoniali del beneficiario, può revocare in qualsiasi momento il fido, obbligando il correntista alla restituzione delle somme già utilizzate, oltre agli interessi.

Ad ogni modo, non sempre il recesso della banca è legittimo ed è per questo opportuno conoscere le regole di legge e fare attenzione alle clausole del contratto di conto corrente.
La legge stabilisce che, salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto di apertura del credito a tempo determinato, prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se, invece, l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Nei contratti di apertura di credito sul conto corrente, la banca spesso si riserva di revocare in qualsiasi momento e con effetto immediato il credito concesso, imponendo al correntista di rientrare nello scoperto. Simili clausole non possono però legittimare la banca a decidere arbitrariamente quando e come recedere dal contratto.

Secondo la Cassazione è sempre necessaria l’indicazione di una giusta causa di recesso dal fido, soprattutto nell’ipotesi di apertura di credito a tempo determinato.
Come sopra accennato, la legge prevede che se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. Non si fa menzione della giusta causa ma ciò non legittima in ogni caso la banca ad interrompere bruscamente e senza preavviso il fido.

Secondo la giurisprudenza, la banca può esercitare il diritto contrattuale di recedere anche senza giusta causa purchè rispetti il principio generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. È quindi in ogni caso illegittimo il recesso della banca quando avvenga con modalità impreviste ed arbitrarie ed in contrasto con la ragionevole aspettativa del cliente.

La revoca illegittima del fido, per assenza di giusta causa e/o per mancato preavviso, possono essere contestati dal correntista ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario o avviando una vera e propria causa di risarcimento danni dinanzi al giudice.
Per provare la revoca abusiva del fido, il correntista dovrebbe dimostrare, attraverso prove documentali, che non sussistono giustificati motivi di recesso, che la propria situazione economico-finanziaria è stabile e che la banca ha violato i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale.

Molto più complessa è la prova ai fini della richiesta di risarcimento del danno. Il correntista deve infatti dimostrare che la revoca del fido – imprevista e illegittima – ha causato danni patrimoniali e non patrimoniali. La mancanza di prova concreta dei pregiudizi comporta il rigetto della domanda di risarcimento.

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