scritto da Francesco Ascione - 12 Giugno 2018 10:00

FISCO & LAVORO Dichiarazioni mendaci e beneficio prima casa

La Corte di Cassazione con la sentenza depositata l’8 giugno 2018 n. 14964, afferma che le dichiarazioni mendaci del contribuente sull’abitazione per la quale ha chiesto il beneficio prima casa non fanno scattare le sanzioni fiscali.

«In forza della disciplina sopravvenuta – si legge in sentenza – l’esclusione dalla agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie […] bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto del trasferimento sia iscritta in categoria catastale A1, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi con pregi artistici o storici)».

Dunque, l’agevolazione prescinde dalla dichiarazione del contribuente a riguardo; a tal proposito, «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato».

Ad ogni modo, non sono abolite le previsioni sanzionatorie derivanti dalla falsa dichiarazione; è però l’oggetto della dichiarazione ad essere stato cancellato dall’ordinamento, tanto che, in base al regime sopravvenuto, l’agevolazione potrebbe sussistere anche in capo ad immobili abitativi connotati dalle caratteristiche la cui mancata o falsa dichiarazione, in precedenza, avrebbe costituito il motivo della sanzione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.