scritto da Redazione Ulisseonline - 29 Ottobre 2025 13:38

Cava de’ Tirreni, l’assessore Giovanni Del Vecchio chiarisce: “La Corte non ha fornito alcuna risposta di merito ai quesiti proposti dal Comune di Atrani”

E' quanto scrive in un comunicato stampa l'avvocato Giovani Del Vecchio, assessore ai servizi sociali del Comune di Cava de' Tirreni sulla vicenda dell'ASCCCA, in particolare della deliberazione della Corte dei Conti sui quesiti posti dal Comune di Atrani

“Alla luce del parere della Corte dei  Corte dei Conti -sezione regionale di controllo della Campania – richiesto dal Comune di Atrani  è doveroso e quantomeno opportuno restituire parole di verità ai fini di una corretta interpretazione del dictum dell’organo consultivo. La Corte dei Conti a pag. 13 del parere chiarisce in maniera testuale ed inequivocabile che non si presta ad interpretazioni di parte: ”Il collegio darà risposta ai quesiti formulati in termini generali e astratti attinenti alla materia contabile mentre saranno dichiarati inammissibili quesiti contenenti espressi e specifici riferimenti alla vicenda concreta di costituzione della Azienda speciale consortile Cava – Costa d’Amalfi. E ciò perché la magistratura contabile, si legge a pag. 13 del parere, non può esaminare casi o atti gestionali specifici, perché rischierebbe di inserirsi nei processi decisionali dell’ente in contrasto con la propria posizione di indipendenza e imparzialità ponendo in essere una inammissibile forma di controllo preventivo o successivo di legittimità che esula dalla funzione consultiva. Né la funzione consultiva, prosegue la Corte sempre a pag. 13, può essere utilizzata per dirimere eventuali contrasti tra l’Ente richiedente e il comune Capofila”.

E’ quanto scrive in un comunicato stampa l’avvocato Giovani Del Vecchio, assessore ai servizi sociali del Comune di Cava de’ Tirreni sulla vicenda dell’ASCCCA, in particolare della deliberazione della Corte dei Conti sui quesiti posti dal Comune di Atrani.

“In sostanza -continua il comunicato stampa di Del Vecchio- la Corte non ha fornito alcuna risposta di merito ai quesiti proposti dal Comune di Atrani, anche e soprattutto in ordine alla legittimità della costituzione dell’azienda speciale, perché esula dalle sue competenze, limitandosi a richiamare esclusivamente principi generali in materia contabile, il Testo unico degli enti locali nonché principi costituzionali in materia di pubblica amministrazione. A riprova di ciò, nella parte finale del parere la Corte dichiara, sotto il profilo oggettivo, inammissibile il quesito 6 in quanto “esso attiene alla valutazione del carattere illecito di specifiche condotte o a eventuali profili di responsabilità derivanti dalle condotte stesse. Parimenti la Corte dichiara, sempre sotto il profilo oggettivo, inammissibili il secondo e quarto, cosi come formulati dal Comune di Atrani, in ragione dello loro carattere chiaramente specifico e concreto perché attinente alla vicenda della costituzione dell’Azienda Consortile Cava – Costa di Amalfi”.

“Interessante -prosegue- è la risposta al terzo quesito nel senso dell’applicabilità anche alle aziende speciali consortili dell’articolo 2328 c.c. che sancisce la prevalenza dello statuto sull’atto costititutivo a conferma della correttezza e della legittimità delle delibere consiliari di modifica dello statuto vigente, ivi compresa la riduzione del fondo di dotazione, la cui valutazione, afferma la Corte dei Conti, esula dalle sue competenze. Quanto alla risposta della Corte al primo quesito dell’esigenza di corredare le proposte di delibera di idonea documentazione tecnico – finanziaria compatibile con i principi contabili generali di cui all’allegato 1 del dlgs. 23.6.2001, n.118 richiamato dall’art.114. comma 1 Tuel, la suddetta esigenza nella fase di costituzione dell’Azienda è stata recepita atteso la presenza di un piano di sostenibilità finanziaria allegato alle delibere consiliari compatibile con i principi contabili generali su richiamati”.

“Pertanto -conclude Del Vecchio- nella fase genetica della costituzione dell’Azienda, è stato rispettato il buon andamento della pubblica amministrazione nonché l’equilibrio del bilancio da parte di ciascun ente consorziato. In conclusione, il parere si esaurisce, richiamando nel parere consolidata giurisprudenza contabile e costituzionale, in una esortazione di principio all’Azienda consortile speciale di impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse di cui dispone.  Pertanto, è tempo che si pensi solo ed esclusivamente ad essere nella pienezza della operatività delle funzioni proprie dell’azienda che deve svolgere un ruolo primario per gli interessi della collettività”.

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