scritto da Redazione Ulisseonline - 31 Luglio 2026 19:14

Cava de’ Tirreni, il caso Fariello torna al centro del dibattito: Cava SIA contesta le controdeduzioni della consigliera

Il movimento civico ritiene che le osservazioni presentate da Sara Fariello non risolvano il nodo giuridico legato all’ineleggibilità prevista dal TUEL. Al Consiglio comunale viene chiesta una decisione fondata su legge, atti e giurisprudenza

foto Christopher Spatuzzi

Il caso della consigliera comunale Sara Fariello continua a tenere alta l’attenzione politica e istituzionale. Il movimento civico Cava SIA – Città in Comune ha reso noto di aver esaminato con i propri consulenti legali le controdeduzioni presentate dalla consigliera, giudicandole insufficienti a chiarire il punto centrale della vicenda: la possibile ineleggibilità ai sensi dell’art. 60 del Testo Unico degli Enti Locali.

La tesi della consigliera e le perplessità del movimento

Secondo quanto riportato da Cava SIA, la linea difensiva di Fariello si fonda sull’argomento che, essendo in posizione di comando presso altre amministrazioni dal gennaio 2023 e non prestando servizio negli uffici comunali, non avrebbe potuto influenzare gli elettori cavesi. Da ciò deriverebbe l’assenza della causa di ineleggibilità prevista dal TUEL.

Il movimento civico, però, contesta questa interpretazione: l’art. 60, comma 1, n. 7, individua come non eleggibili i dipendenti del Comune, senza distinguere tra chi opera negli uffici, chi è comandato altrove o chi non ha rapporti con il pubblico. E proprio le controdeduzioni – sottolinea Cava SIA – confermano che Fariello è tuttora dipendente del Comune di Cava de’ Tirreni, seppur temporaneamente assegnata ad altre amministrazioni.

Comando e aspettativa: due istituti diversi

Un ulteriore punto critico riguarda l’equiparazione tra comando e aspettativa non retribuita. La difesa sostiene che il comando dovrebbe essere considerato equivalente all’aspettativa, che è uno degli strumenti previsti dal TUEL per rimuovere la causa di ineleggibilità.

Cava SIA osserva però che i due istituti sono giuridicamente differenti e che una loro automatica equivalenza richiederebbe un solido fondamento normativo o giurisprudenziale. Il comando, infatti, non interrompe il rapporto di dipendenza con l’Ente di appartenenza, lasciando aperto il dubbio centrale: la permanenza del rapporto di lavoro con il Comune è sufficiente, da sola, a integrare la causa di ineleggibilità?

La decisione spetta al Consiglio comunale

Per il movimento civico, la risposta a questa domanda non può essere affidata a valutazioni politiche o di opportunità, ma deve poggiare su una motivazione rigorosa, fondata sulla legge, sugli atti amministrativi e sulla giurisprudenza.

«Non è una battaglia contro una persona – ribadisce Cava SIA – ma per garantire che il Consiglio comunale sia composto nel pieno rispetto della normativa e che ogni cittadino possa avere la certezza della massima trasparenza istituzionale».

Rivista on line di politica, lavoro, impresa e società fondata e diretta da Pasquale Petrillo - Proprietà editoriale: Comunicazione & Territorio di Cava de' Tirreni, presieduta da Silvia Lamberti.

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