scritto da Nino Maiorino - 10 Marzo 2023 06:54

Multe agli automobilisti: cosa fare

Tempi sempre più problematici per tutti, e gli automobilisti non sono esenti, anzi…

Periodicamente dedichiamo a questa categoria di cittadini, “ricca” per numero di utenti, delle attenzioni, derivanti da disposizioni sempre più sanzionatorie che i legislatori introducono, nella maggior parte dei casi per contrastare le sempre maggiori infrazioni, con un occhio di riguardo al “fare cassa”.

Evidentemente i burocrati statali si sono convinti che solo alleggerendo il portafogli degli indisciplinati si riesce a “educarli” a comportamenti più corretti.

Ma questa volta ai tartassati automobilisti vogliamo dare anche qualche buona notizia, e qualche suggerimento per alleggerire il peso delle contravvenzioni.

Andiamo con ordine.

 

Contestazione di infrazione

Ci sono due modi per informare l’automobilista dell’infrazione commessa:

  • -La contestazione immediata: accade quando il conducente viene fermato dagli agenti di polizia, i quali redigono sul posto il verbale che riporta i dati di chi ha segnalato la violazione e di chi l’ha commessa, oltre alla sanzione da pagare ed altre informazioni; l’automobilista riceve subito una copia del verbale che, a quel punto, si intende notificato.
  • -La contestazione differita, effettuata dagli agenti di polizia in un momento successivo perché non è stato possibile fermare il conducente al momento della infrazione: è il tipico caso della multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox, o per divieto di sosta. La notifica deve arrivare entro 90 giorni presso l’indirizzo di residenza o di domicilio del proprietario del veicolo.

 

Cosa fare

  • pagare la sanzione, possibilmente entro cinque giorni per beneficiare della riduzione, nel caso in cui si è convinti di avere commesso l’infrazione e non ci siano stati degli errori nel verbale o nell’atto di notifica;
  • rivolgersi al Giudice di Paceentro 30 giorni da quando è stata ricevuta la notifica della multa;
  • rivolgersi al Prefettodel luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla notifica;
  • fare ricorso in autotutela.

 

Ricorso al Giudice di Pace

Nel caso in cui si riceve un verbale notificato male, oppure con degli errori che consentono di contestare la multa, una delle vie è quella del ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Questa ipotesi richiede il pagamento del contributo unificato, cioè della tassa da versare per accedere alla giustizia.

L’importo varia a seconda della sanzione impugnata, cioè:

  • -per multe fino a 1.033 euro si paga un contributo di 43 euro;
  • -per multe da 1.033,01 a 1.100 euro, si paga un contributo di 43 euro più una marca da bollo da 27 euro;
  • -per multe tra 1.100 euro e 5.200 euro, il contributo è di 98 euro più la marca da bollo da 27 euro;
  • -per multe tra 5.200 e 26.000 euro e per processi di valore indeterminato o indeterminabile, il contributo unificato è di 237 euro più la marca da bollo da 27 euro.

Non occorre l’assistenza di un avvocato, purché si sappia che:

  • -il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice competente nel territorio in cui è stata elevata la sanzione (o quello più vicino); -in alternativa, il ricorso può essere spedito con raccomandata a/r. Sul sito del ministero della Giustizia sono indicate le competenze territoriali dei vari Giudici di Pace;
  • -è necessario verificare la data della prima udienza che il giudice ha fissato con apposito decreto;
  • -il ricorso deve indicare tutte le contestazioni e le prove offerte in proprio sostegno, a pena di decadenza;
  • -la Polizia si costituisce successivamente, nel termine indicato nel decreto dal giudice, consegnando tutti i documenti per la relativa difesa;
  • -alla prima udienza è possibile presentare prove contrarie a quelle della Polizia;
  • -alla prima udienza si può chiedere l’ammissione di eventuali prove testimoniali richieste nel ricorso;
  • -alle successive udienze vengono raccolti i mezzi di prova;
  • -dopo la fase istruttoria, il giudice pronuncia la sentenza dichiarando se accogliere o meno il ricorso;
  • -nei 30 giorni successivi alla sentenza (se questa viene notificata dalla controparte al ricorrente) è possibile fare appello al tribunale;
  • -se la sentenza non viene notificata, il termine per l’appello è di sei mesi.

Il Giudice di Pace non può decidere una sanzione superiore a quella riportata nel verbale.

 

Ricorso al Prefetto

Si può   anche presentare ricorso al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la presunta violazione al Codice della strada, in questo caso entro 60 giorni dalla notifica.

Nel ricorso occorre indicare:

  • -il verbale contestato;
  • -i motivi per cui è ritenuto nullo, allegando tutte le prove che possano dimostrare questa tesi.

Il ricorso deve essere intestato alla Prefettura territorialmente competente e spedito con raccomandata a/r:

  • -direttamente alla Prefettura (in tal caso la risposta dovrà arrivare entro 210 giorni);
  • -oppure all’organo che ha elevato il verbale, come la Polizia Municipale (in tal caso la risposta dovrà arrivare entro 180 giorni).

Anche in questo caso, per il ricorso al Prefetto non occorre l’assistenza di un avvocato. Non richiede né il pagamento di tasse, né di bolli.

Tuttavia, nel caso in cui il ricorso dovesse essere rigettato, il Prefetto emetterà un’ordinanza con l’ingiunzione di pagamento per una somma che è quasi il doppio della multa iniziale.

Si può chiedere al Prefetto di essere sentiti personalmente per rafforzare la propria difesa.

I termini per la risposta sono i seguenti:

  • -se il ricorso è direttamente al Prefetto, quest’ultimo deve spedire la risposta entro 210 giorni, altrimenti il ricorso si considera accolto;
  • -se il ricorso al Prefetto è stato fatto tramite l’organo accertatore che ha elevato il verbale (ad esempio la Polizia), la risposta del Prefetto deve essere spedita entro 180 giorni.

 

Ricorso in autotutela

L’ultima cosa che si può fare è quella di presentare ricorso in autotutela all’organo accertatore, ma questa opzione:

  • -non garantisce alcuna una risposta;
  • -non interrompe i termini per fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

Il ricorso è uguale a quello da presentare al Prefetto: cambia solo il destinatario.

È possibile presentarlo:

  • -tramite raccomandata a/r;
  • -di persona, purché sia protocollato.

Il fatto di non avere diritto a una risposta costringe l’automobilista ad avviare le pratiche per l’impugnazione ordinaria nel caso in cui la Polizia non dia alcun riscontro.

In nessun caso la Polizia può decidere di far pagare all’automobilista una somma più alta rispetto a quella riportata nel verbale.

E, giacché siamo in argomento, riportiamo un fatto quasi fresco di giornata, pubblicato sul quotidiano “La Nazione” l’8 marzo, Festa della donna.

La proprietaria di una autovettura, che aveva prestato ad un giovanotto 21enne, è stata multata per una serie di infrazioni commesse a La Spezia dall’imprudente automobilista, fermato dalla polizia municipale perché non indossava le cinture di sicurezza, anzi le teneva dietro la schiena, e aveva bloccato il cicalino di avvertimento con una fibbia (una multa di € 83,oo, decurtazione di 5 punti dalla patente, sospensione fino a due anni in caso di recidiva).

Il controllo è stato esteso ai documenti, ma il giovane non aveva con sé la patente di guida, dal controllo della carta di circolazione la vettura risultava non revisionata da tempo (€ 173,00 di multa).

Ma il giovanotto non risultava patentato; a fronte della dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non era in possesso nemmeno del foglio rosa (guida senza patente multa da 5.mila a 30.mila €).

La proprietaria della vettura dovrà anche pagare una multa per incauto affidamento della vettura (da 397 a 1.592 €), comunque risponde in solido per tutti i reati contestati al giovanotto: così (non) ha festeggiato la “festa della donna”.

Classe 1941 – Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Dirigente bancario – Appassionato di giornalismo fin dall’adolescenza, ha scritto per diverse testate locali, prima per il “Risorgimento Nocerino” fondato da Giovanni Zoppi, dove scrive ancora oggi, sia pure saltuariamente, e “Il Monitore” di Nocera Inferiore. Trasferitosi a Cava dopo il terremoto del 1980, ha collaborato per anni con “Il Castello” fondato dall’avv. Apicella, con “Confronto” fondato da Pasquale Petrillo e, da anni, con “Ulisse online”.

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