scritto da Luisa Franzese - 07 Novembre 2024 10:10

SCUOLA & DIRITTO Modifica in melius del numero delle ore di sostegno da parte del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico può modificare il numero delle ore di sostegno solo se in bonam partem, cioè a favore dell’alunno, in quanto incidenti in melius sulla sfera giuridica degli alunni disabili

Nel 2019, il decreto legislativo n. 96, nel modificare l’articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, ha introdotto un iter procedimentale per l’assegnazione delle ore di sostegno, che sembrava essere diverso rispetto a quello normato dalla legge 104/92, laddove ha previsto che la richiesta del numero di ore che il GLO propone nel PEI sia inviata dal dirigente scolastico, sentito il GLI (gruppo di lavoro di Istituto) ed il GIT (gruppo per l’inclusione territoriale, a livello provinciale) all’Ufficio scolastico regionale.

La richiesta del numero di ore, dunque, non è più contenuta nel PEI, bensì nella richiesta del dirigente scolastico, che assurge ad atto definitivo, immediatamente impugnabile, facendo regredire il PEI ad atto endoprocedimentale, non più immediatamente impugnabile.

Il Tar Lazio, con sentenza n. 6920 del 2021, nel dichiarare improcedibile un ricorso, ha pronunciato un principio interpretativo dell’articolo 10 ed avvalendosi di una giurisprudenza consolidata sia dalla Cassazione (sentenza n. 25011 del 2014) che dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2023 del 2017) ha confermato che il PEI è l’atto definitivo che fissa il numero delle ore di sostegno da assegnare e che tale numero non può essere ridotto.

Il dirigente scolastico può modificare il numero delle ore di sostegno solo se in bonam partem, cioè a favore dell’alunno, in quanto incidenti in melius sulla sfera giuridica degli alunni disabili. Seguendo questa interpretazione sono stati superati i dubbi di costituzionalità dell’articolo 10 ed è venuta meno la necessità di sollevare la questione di incostituzionalità del medesimo articolo, per eccesso di delega.

Laureata in Giurisprudenza, Avvocato,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.