Poche idee, ma ben confuse. E’ quello che emerge da Palazzo di Città dove il sindaco Servaslli ha firmato una nuova ordinanza, la n. 128, per rettificare e integrare quella firmata poche ore prima, la n. 125.
Il tema, ovviamente, è sempre lo stesso, ovvero le nuove misure anti-Covid valide sul territorio comunale metelliano da oggi fino al prossimo 31 marzo.
Questo il testo della nuova ordinanza:
“1. l’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, legittimamente aperti ed ivi compresi gli esercizi di generi alimentari esercizi di generi alimentari, i supermercati ed i distributori automatici denominati H-24, è consentita fino alle ore 19.00 di tutti i giorni feriali e prefestivi. E’ fatta eccezione per le tabaccherie la cui chiusura è fissata alle ore 20.00 e per le edicole secondo gli orari nazionali e/ o regionali di categoria. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo la chiusura restano comunque in funzione relativi distributori automatici posti all’esterno degli stessi;
2. la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi gli esercizi di generi alimentari, i supermercati ed i distributori automatici denominati H-24, nelle giornate festive. Sono escluse le tabaccherie con chiusura alle ore 20.00, i distributori di carburante con chiusura alle ore 19.00, le edicole ed i fiorai con chiusura alle ore 14.00 e le farmacie di turno. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo l’orario di chiusura restano comunque in funzione i distributori automatici posti all’esterno degli stessi. Per gli esercizi commerciali specializzati quali panifici, pizzerie, produzione e vendita pasta fresca, gelaterie, pasticcerie e tavola calda è consentito l’asporto fino alle ore 14.00 e/ o la consegna a domicilio; dopo tale orario è consentita esclusivamente, nei limiti ed orari stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali la modalità di consegna a domicilio;
3. le farmacie continueranno ad osservare l’orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali antiCovid nonché il funzionamento dei relativi distributori automatici;
4. l’asporto per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari), e fatte salve le deroghe di cui al punto 2, è consentito nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 5.00 alle ore 18.00. Dopo tale ora è consentita, nei limiti ed orari stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali la modalità di consegna a domicilio;
5. è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto E TRATTENERSI DINANZI agli esercizi di cui al punto 4 per consumare bevande o altro;
6. È assolutamente inibito il passeggio e/ o la circolazione delle persone con una temperatura corporea uguale o superiore a 37,50 °C. Codeste hanno l’obbligo di restare presso la propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante”.