Unioni civili: il Disegno di Legge in aula al Senato. I punti salienti
Ieri al Senato il Presidente della Commissione Giustizia ha riferito sui lavori relativi ai disegni di legge 2081 e connessi sulle «unioni civili». E’ stato deciso che la trattazione in Assemblea sul testo base A.S. 2081 si svolgerà senza relazione, non essendosi concluso l’esame in Commissione.
Vediamo cosa prevede la proposta di legge in esame riportando la relazione accompagnatoria.
Il presente disegno di legge è volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei diritti delle coppie di fatto.
Esso si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto.
Nell’attuale legislatura, questo dibattito ha visto realizzarsi, con il testo unificato adottato il 17 marzo 2015 dalla Commissione giustizia del Senato (per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763), lo stato di maturazione ed elaborazione normativa più avanzato mai raggiunto fino ad oggi, da qualunque proposta di legge sulla stessa materia.
Oggi, dopo lo svolgimento di un lungo ciclo di audizioni informali, con la partecipazione di numerosi giuristi, esperti e associazioni, e un ulteriore lavoro di composizione svolto in Commissione, che ha condotto a significative migliorie e riscritture di alcune parti del testo — si è giunti infine ad un nuovo articolato, che di quel testo unificato è la diretta evoluzione.
Il presente disegno di legge deve pertanto ritenersi il punto di approdo più avanzato del lungo e proficuo lavoro legislativo di sintesi condotto dalla Commissione giustizia del Senato, a recepimento delle reiterate sollecitazioni giunte negli ultimi anni dalla società civile e dalla giurisprudenza costituzionale italiana ed europea.
Nel merito, esso consta di due Capi.
Il Capo I introduce ex novo nel nostro ordinamento l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione.
Il Capo II reca invece una disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell’ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell’ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi.
In particolare, l’articolo 1 declina le finalità generali delle disposizioni del Capo I, indicandole nell’istituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.
L’articolo 2 disciplina le modalità per la costituzione dell’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e ne delinea le cause impeditive.
L’articolo 3 definisce i diritti ed i doveri derivanti dall’unione civile, con riferimento, in particolare, agli obblighi di mutua assistenza e di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali riconosciuti a ciascuna delle parti (acquistano stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
2. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato).
L’articolo 4 estende alle parti dell’unione civile le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniugi.
L’articolo 5 reca una modifica dell’articolo 44, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, orientata a permettere alla parte dell’unione civile di ricorrere all’adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale dell’altra parte.
L’articolo 6 regola lo scioglimento dell’unione civile estendendo all’unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni vigenti in materia di scioglimento del matrimonio.
L’articolo 7 introduce la fattispecie dell’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso per le coppie sposate, nel caso in cui uno dei due coniugi abbia fatto ricorso alla rettificazione anagrafica di sesso e la coppia abbia manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
L’articolo 8 reca una delega al Governo per l’ulteriore regolamentazione dell’unione civile.
L’articolo 9 estende l’impedimentum legaminis ex articolo 86 del codice civile alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
L’articolo 10, infine, reca disposizioni finali e transitorie volte all’immediata operatività della nuova disciplina nelle more dell’adozione dei decreti legislativi delegati.
L’articolo 11 definisce la convivenza di fatto (si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile) e, a tal fine, pone i parametri per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza.
L’articolo 12 stabilisce i doveri di reciproca assistenza tra i conviventi di fatto (In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari).
L’articolo 13 stabilisce i diritti di permanenza nella casa di comune residenza e di successione nel contratto di locazione.
L’articolo 14 estende anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza ai fini dell’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.
L’articolo 15 riconosce l’obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto (In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza).
L’articolo 16 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, una partecipazione agli utili ed ai beni dell’impresa familiare.
L’articolo 17 reca modifiche al codice di procedura civile in materia di domanda di interdizione e inabilitazione e inserisce la possibilità di nominare tutore, amministratore di sostegno o curatore il convivente della parte dichiarata interdetta o inabilitata.
L’articolo 18 parifica i diritti del convivente superstite a quelli del coniuge superstite nei casi di risarcimento di danni procurati dalla morte del convivente di fatto.
L’articolo 19 riconosce la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti possono fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione (Il contratto può prevedere:
a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile;).
L’articolo 20 enuncia le cause di nullità del contratto di convivenza.
L’articolo 21 stabilisce le modalità di risoluzione del contratto di convivenza (accordo tra le parti, recesso unilaterale, successivo matrimonio o unione civile).
L’articolo 22 definisce le norme applicabili ai contratti di convivenza stipulati da cittadini stranieri tra loro o con cittadini italiani e ai contratti di convivenza stipulati all’estero tra cittadini italiani o in cui partecipi un cittadino italiano.
L’articolo 23, in conclusione, individua i mezzi di copertura finanziaria del provvedimento.
(Fonte Senato della Repubblica)