scritto da Gianwalter Laureti - 11 Novembre 2020 13:12

FISCO & IMPRESA Rivalutazione Beni d’Impresa

foto Angelo Tortorella

Il decreto Agosto ha previsto una vantaggiosa opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni, con conseguente miglioramento del rating bancario e accrescimento delle possibilità di accedere più agevolmente e favorevolmente a un prestito o a un finanziamento.

Il costo dell’operazione è molto inferiore rispetto ad analoghe operazioni svolte negli anni passati. Infatti, l’articolo 110 del decreto prevede una doppia opzione: effettuare l’operazione a costo zero, ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, ovvero pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota ridotta al 3%, acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. Uno dei principali vantaggi è che nonc’è l’obbligo di dover considerare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, visto che la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

Il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, con la possibilità di determinare le quote di ammortamento sui valori rivalutati già dall’esercizio 2021, nell’ambito della dichiarazione modello Redditi 2022.

Possono avvalersi di tale opportunità i seguenti soggetti: le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e quelle di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, società di persone commerciali, imprese individuali, enti non commerciali residenti e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, mentre invece è preclusa a coloro che non adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione del bilancio.

I beni d’impresa (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) oggetto della rivalutazione dovranno risultare nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (pertanto, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, mentre le restanti due rate dovranno essere versate entro il termine rispettivamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.

Revisore legale dei conti, tributarista, commercialista. Specializzato in consulenza fiscale, tributaria, di bilancio per piccole e medie imprese, società sportive, e-commerce e commercio estero, diritto societario, tax planning. Docente di fascia A per corsi Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero dell'Economia, destinati al finanziamento di start-up. Esperienza nella predisposizione di business plan, nella predisposizione di pratiche per agevolazioni alle imprese, e in corsi di formazione per imprese.

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