scritto da Giuseppe Carratù - 13 Maggio 2021 12:00

FISCO & IMPRESA Bonus facciate 2021

foto Angelo Tortorella

Il Bonus facciate consente anche nel 2021 di conseguire importanti vantaggi fiscali a fronte di interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Oltre che sotto forma di detrazione pari al 90% delle spese sostenute, grazie a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), nel 2021 il bonus può opzionalmente essere fruito mediante:cessione del credito; sconto in fattura.

La detrazione riconosciuta può essere recuperata in 10 quote annuali di pari importo, a partire dall’anno seguente a quello di effettuazione delle spese. La cessione del credito permette di trasformare il beneficio fiscale in liquidità immediata, riconoscendo al cessionario una percentuale sul credito ceduto. Lo sconto in fattura consente invece di sostenere una spesa ridotta del 90%, facendo maturare in capo alla ditta esecutrice dei lavori un credito d’imposta pari all’importo scontato.

Possono beneficiare del bonus facciate i contribuenti soggetti Irpef o Ires residenti in Italia o all’estero, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile (di qualsiasi categoria e destinazione d’uso) sul quale, nel caso di specie, vogliono eseguire opere di riqualificazione energetica.

La detrazione non riguarda invece coloro che hanno solo un reddito assoggettato a tassazione separata o soggetto a imposta sostitutiva.Beneficiano della detrazione solo i lavori che vengono eseguiti sulle facciate esterne, ovvero su quelle visibili dalla strada o da un luogo pubblico. Sono pertanto escluse le opere sulle facciate che si affacciano su giardini o cortili interni.

Gli interventi però devono influire dal punto di vista termico o devono interessare il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e devono rispettare i requisiti minimi indicati nel D.M. 26.06.2015.Le opere devono inoltre rispettare determinati requisiti di trasmittanza termica iniziali e finali, come indicato nel Vademecum del 25 gennaio 2021.Si possono detrarre nella misura del 90% anche le spese professionali legate all’intervento, quelle per la fornitura e la posa in opera del materiale necessario alla coibentazione, quelle per il suolo pubblico e per le opere provvisionali e accessorie.

Eseguiti i lavori è necessario trasmettere all’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica (ENEA https://detrazionifiscali.enea.it/) la “Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere” che deve essere redatta a da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al relativo albo professionale.

Chi esegue i lavori deve inoltre conservare i seguenti documenti tecnici:stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato; asseverazione redatta da un tecnico abilitato e computo metrico;copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni unità per la quale si richiede il bonus;copia della relazione tecnica (art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005) e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;schede tecniche dei materiali e dei componenti utilizzati per i lavori e, se prevista,marcatura CE con le relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Dottore commercialista iscritto all’ Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di di Salerno; Revisore legale dei conti; Docente di fascia A per corsi avviamento start-up Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. Specializzato in consulenza fiscale, consulenza gestionale-amministrativa-contabile e societaria per piccole e medie imprese; Formazione ed orientamento personale dipendente; Attività peritali di imprese e società commerciali; Direttore della pagina Fb Fiscal Coach.

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