Il provvedimento era alla terza lettura, dopo il primo via libera di Palazzo Madama e l’approvazione con modifiche da parte della Camera. Allargate le “maglie” del principio di proporzionalità tra offesa e difesa. Si restringe la discrezionalità del giudice.
Via libera definitivo dal Senato alla riforma della legittima difesa. I voti favorevoli sono stati 201, quelli contrari 38, gli astenuti 6. Il provvedimento era alla terza lettura, dopo il primo via libera di Palazzo Madama e l’approvazione con modifiche da parte della Camera. Vengono allargate le “maglie” del principio di proporzionalità tra offesa e difesa, anche se tale principio resta, ovvero non vengono meno le indagini e si deve comunque dimostrare che la difesa è stata appunto legittima. Tuttavia, si restringe la “discrezionalità” del giudice.
Cosa prevede il provvedimento:
– difesa sempre legittima: L’articolo 1 va a modificare l’articolo 52 del codice penale che disciplina la “Difesa legittima”. Con il nuovo testo si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì’ è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.
– non punibile chi in stato di grave turbamento: L’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina “l’eccesso colposo”. Con il nuovo testo si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
– sospensione pena solo dopo risarcimento danni: Altra modifica all’attuale normativa sulla legittima difesa viene introdotta con l’articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
– pene più severe per violazione di domicilio, furto e rapina: vengono inasprite le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento. In particolare, viene innalzata a quattro anni la pena massima di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei e sette anni di carcere. Vengono inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Infine, sono aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, fino a sette.
– esclusa la responsabilità civile: chi si è legittimamente difeso non è responsabile civilmente. In sostanza, la riforma fa sì che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad un’indennità, calcolata dal giudice tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
– patrocino gratuito e spese di giustizia – la riforma della legittima difesa estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la Difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima Difesa o di eccesso colposo. E’ comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la
persona sia poi condannata in via definitiva.
– priorità nei processi: L’ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose”. (fonte Confcommercio)