scritto da Francesco Ascione - 23 Giugno 2018 13:49

FISCO & LAVORO Il diritto camerale

L’erede del titolare di un’impresa individuale iscritta al Registro Imprese deceduto ad aprile 2018 con conseguente cessazione partita IVA e cancellazione dal Registro, è tenuto a versare il diritto camerale per l’anno 2018 entro il 2 luglio?

Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell’articolo 18, comma 4, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, D.Lgs. 15 febbraio 2010, n.23).

L’importo è dovuto in misura fissa (stabilito dal Ministero) per alcuni soggetti oppure in base al fatturato dell’anno precedente per altri soggetti. Per il 2018, gli importi sono gli stessi del 2017.

In particolare, versano i seguenti importi in misura fissa: 44 euro le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli); 50 euro le società semplici agricole; 15 euro i soggetti iscritti al REA; 100 euro le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria, le società semplici NON agricole, le società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001.

Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta al 1ˆ gennaio dell’anno di versamento, occorre sommare, all’importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di 100 euro.

Solo i soggetti iscritti al solo R.E.A. non devono versare alcun diritto aggiuntivo per le eventuali unità locali – Nota MISE del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599.

Il versamento di quanto dovuto, avviene alle stesse scadenze previste per il versamento del saldo e primo acconto IRPEF. Dunque, per chi è già in attività all’1/1/2018, il diritto camerale per quest’anno d’imposta va versato entro il 2 luglio 2018 (il 30/06/ è sabato) oppure entro il 20 agosto con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Il versamento è fatto con F24 (codice tributo 3850 ed anno di riferimento 2018).

Il pagamento può avvenire anche per il tramite della piattaforma PagoPa.
È compensabile con eventuali crediti d’imposta ed è ravvedibile in caso di omesso/insufficiente versamento. Per chi, invece, inizia attività in corso d’anno il pagamento è fatto entro 30 giorni dalla data di iscrizione (con F24 o direttamente presso la CCIAA competente ed in genere ciò avviene contestualmente alla pratica ComUnica).

L’importo dovuto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno al Registro (un’impresa che, ad esempio, risulta iscritta per un solo giorno al Registro imprese nel 2018 deve versare l’intero importo dovuto per quest’anno d’imposta).

Come precisato nella Circolare n. 3520/C/2001 del Ministero delle Attività produttive, “Nel caso di decesso di titolare di una impresa individuale l’ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto corrisponde all’anno del decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi, salvo rinuncia all’eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell’inventario”.

 

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