scritto da Gianwalter Laureti - 21 Dicembre 2022 09:45

FISCO & IMPRESA Versamento dell’acconto Iva

Sono invece esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongano di uno dei due dati (“storico” o “previsionale”) su cui

Entro il prossimo 27 dicembre imprese e professionisti sono chiamati ad effettuare il versamento dell’acconto Iva per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno.

Sono obbligati al versamento tutti i contribuenti che effettuano:

– liquidazioni e versamenti mensili o trimestrali;

Sono invece esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongano di uno dei due dati (“storico” o “previsionale”) su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Per esempio, non dovranno versare l’acconto i soggetti che:

– hanno cessato l’attività entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre se trimestrali, oppure che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022;

– hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito d’imposta;

– pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con un’eccedenza detraibile di imposta.

– i contribuenti per i quali risulti un importo dovuto a titolo di acconto non superiore a 103,29 euro non sono obbligati al versamento dell’acconto Iva.

Sono inoltre esonerati dal versamento:

– i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’IVA;

– i produttori agricoli previsti dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;

– i soggetti esercenti attività di spettacoli e giochi in regime speciale;

– le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario;

– i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

– gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali, oppure entro il 30 novembre se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad IVA.

Per quanto riguarda l’importo da versare, possiamo scegliere, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi per il calcolo: il metodo storico, quello previsionale e quello analitico.

Il metodo storico è quello più utilizzato, e prevede che l’acconto IVA sia pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo dovrà essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

La base di calcolo su cui si applica l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

– per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;

– per i contribuenti trimestrali dalla dichiarazione annuale IVA;

– per i contribuenti trimestrali “speciali” – autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Il metodo previsionale, invece, prevede che l’acconto sia calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare sino al 31 dicembre. Utilizzando tale metodo, l’acconto che si andrà a versare è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:

– per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;

– in sede di dichiarazione annuale IVA, se si tratta di contribuenti trimestrali;

– per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle seguenti operazioni:

– operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);

– operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;

– operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) oppure dal 1° ottobre al 20 dicembre (in caso di contribuenti trimestrali).

Il versamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali. Logicamente l’acconto versato dovrà essere sottratto dall’IVA da versare:

– per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili;

– in sede di dichiarazione annuale IVA, per i contribuenti trimestrali;

– da quanto dovuto per la liquidazione del 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali speciali.

Revisore legale dei conti, tributarista, commercialista. Specializzato in consulenza fiscale, tributaria, di bilancio per piccole e medie imprese, società sportive, e-commerce e commercio estero, diritto societario, tax planning. Docente di fascia A per corsi Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero dell'Economia, destinati al finanziamento di start-up. Esperienza nella predisposizione di business plan, nella predisposizione di pratiche per agevolazioni alle imprese, e in corsi di formazione per imprese.

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