FISCO & IMPRESA Le novità 2020 per le dichiarazioni d’intento

0
251

Con il termine di esportatore abituale, si intende colui che in un determinato anno d’imposta ha avuto un ammontare di vendite verso l’estero superiore al 10 per cento del volume d’affari complessivo.

In questo caso, il contribuente può avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi dai propri fornitori senza applicazione dell’IVA. Per fare ciò deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla all’Agenzia delle Entrate. A partire dal 2020, la legge di bilancio ha previsto alcune semplificazioni in materia e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio. In primis la dichiarazione di intento dovrà essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e successivamente trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, che rilascerà apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

Non è più previsto, invece, l’obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Di contro, nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento; non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute; non vi è più l’obbligo di consegnare copia della ricevuta telematica al fornitore, anche se resta sempre consigliabile per evitare eventuali dubbi operativi del fornitore circa il trattamento IVA da applicare all’operazione.

A decorrere dal periodo d’imposta 2020 sono innalzate le sanzioni in capo ai fornitori di esportatori abituali che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di non imponibilità Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento. Infatti, in caso di omesso adempimento, non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2000 euro), ma la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.