FISCO & IMPRESA Il nuovo calendario dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
In seguito all’approvazione del D.L. 129/2020, approvato in via d’urgenza per evitare la ripresa dell’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in un periodo caratterizzato ancora da una forte crisi economica e dall’aumento dei contagi da Coronavirus, le scadenze per i contribuenti destinatari di atti da parte dell’AdE-R, sono slittate dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020.
Non sono state, invece, modificate le scadenze relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, i cui termini di versamento, da ultimo modificati con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”), rimangono fermi al 10 dicembre 2020. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata pubblicata una nota che chiarisce i nuovi termini di sospensione.
Vediamoli nel dettaglio: risultano ora sospesi fino al 31 dicembre 2020:
- le notifiche di nuove cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di ogni altro atto della riscossione; i predetti atti non potranno essere notificati neanche via PEC;
- Differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.
- Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.
- i pignoramenti presso terzi effettuati alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
- l’assoggettamento a vincolo di indisponibilità delle somme oggetto di pignoramento: durante il periodo di sospensione, il soggetto terzo pignorato deve rendere le predette somme fruibili al debitore, anche qualora sia già stata disposta l’assegnazione dal giudice dell’esecuzione;
- le verifiche di inadempienza di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973: le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono disporre i pagamenti di importo superiore a 5 mila euro anche in presenza di somme iscritte a ruolo di pari importo; inoltre, non avranno effetto le verifiche anche se già effettuate alla data del 19/5/2020) ma per le quali l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.