L’articolo 125 del D.L. 34/2020, ovvero il Decreto Rilancio, prevede il riconoscimento a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 25/E del 20 agosto per meglio specificare le modalità di fruizione. Le spese che rientrano nell’agevolazione sono quelle sostenute con riferimento a:
- a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; deve trattarsi di spese finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19;
- b) Acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) Acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Per poter usufruire del bonus, è necessario richiedere il rilascio, da parte del soggetto che ha eseguito la sanificazione, di una apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti, ossia l’insieme delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, successivamente riportato in allegato ai vari DPCM che si sono susseguiti nel tempo, nonché agli eventuali ulteriori protocolli – anche emanati a livello territoriale – aventi la medesima finalità.
Per ciò che riguarda l’entità del bonus, preliminarmente dovrà essere inviata telematicamente, entro il prossimo 7 settembre, un’apposita istanza all’Agenzie delle Entrate, indicando sia le spese già sostenute, che quelle ancora da sostenere: infatti sono agevolabili le spese sostenute dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta massimo spettante per ciascun soggetto è pari a 60mila euro (ovvero massimo 100mila euro di spese agevolabili, con un limite complessivo di 200 milioni di euro. Quindi, non è ancora possibile conoscere l’entità del bonus spettante, visto che la somma di 200 milioni di euro verrà ripartita tra tutti i soggetti che ne facciano richiesta e successivamente sarà la stessa Agenzia delle Entrate a comunicarla. Quindi, esiste la concreta possibilità che l’entità del bonus possa essere anche di molto inferiore al 60% attualmente prevista.
Ricordiamo, infine, che affinché le spese sostenute possano essere considerate agevolabili è necessario che le fatture relative siano state pagate con metodo tracciato (bonifico, assegno, carta di credito).