FISCO & IMPRESA Legge di bilancio 2021: Credito d’imposta beni strumentali
La legge di bilancio per il 2021 (Legge 178/2020) recentemente approvata, prevede diverse modifiche al credito d’imposta per gli investimenti strumentalidestinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. Tale agevolazione viene estesa fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 se risulta effettuato l’ordine d’acquisto e versato almeno il 20% del costo a titolo di acconto al fornitore.
La legge in oggetto conferma sostanzialmente le norme previste per l’agevolazione tuttora in vigore, ma apporta alcune novità: il perimetro di applicazione include ora anche i beni immateriali generici; è stata potenziata l’entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; sono stati velocizzati i tempi di fruizione del credito.
Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti realizzati a partire dallo scorso 16 novembre; per quelli precedenti, effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre, valgono le regole previgenti.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Gli esercenti arti e professioni, invece, sono ammessi soltanto al credito per investimenti in beni strumentali “ordinari”, cioè non inclusi negli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e B (beni immateriali) annessi alla legge n. 232/2016.
Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli riguardante l’acquisto di beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, tranne quelli riguardanti:
- veicoli e altri mezzi di trasporto;
- beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento sotto al 6,5%;
- fabbricati e le costruzioni
L’entità del bonus, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020, varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento, ovvero ammonta al 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile.
Il nuovo credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 in tre quote annuali di pari importo, con l’eccezione degli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, che possono sfruttare il bonus in un’unica soluzione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni “ordinari” o a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
Il bonus per gli investimenti non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap, ed è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.