Referendum, scontro sguaiato tra tifoserie
Apportare modifiche al testo della Carta scritta ed esitata dalla Costituente non ne deturpa la bellezza programmatica e non è una torsione autoritaria: ne sono state già apportate su 47 articoli (1 su 3), e la maggior parte di esse reca la firma di Governi di centrosinistra sorretti da PDS/DS/PD
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Dovrebbe essere nelle competizioni politiche un approccio di lealtà nei confronti dell’elettorato chiamato e sollecitato ad esprimere un voto. Ma non se ne intravede il crisma nel confronto e scontro che sta precedendo la consultazione referendaria di riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario.
Prevalgono gli insulti e le maldicenze nelle valutazioni del “Si” o del “No” rispetto al contenuto del quesito. E si intravedono ragioni corporative da parte della magistratura sindacalizzata, spesso politicante, ed argomentazioni tergiversanti sul merito da parte di partitocratici che preferiscono la tifoseria, la cui logica ha in agenda un “saliscendi” delle scale di Palazzo Chigi.
Come dire che il 22/23 Marzo si vota sulla scheda referendaria con il sottofondo di uno scenario di destabilizzazione o di rafforzamento della leadership di Giorgia Meloni nella qualità di Premier.
Dalla fondazione della Repubblica si sono tenuti 83 Referendum, di cui 3 di rilevanza costituzionale: riscrittura nel 2001 del titolo V (Regioni, Province e Comuni); devolution (proposta Berlusconi/Bossi) che non è passata nel 2006; e nel 2016 sul superamento del bicameralismo paritario sul quale Matteo Renzi, allora Premier, aveva scommesso la sua permanenza a Palazzo Chigi. Bocciato, ne ha imboccato la discesa: scelta personale, non obbligata trattandosi di una consultazione distinta nella forma e nella sostanza dal voto per la rappresentanza e di mandato governativo. Caso unico per carenza di specifiche norme o di galateo politico.
Sul punto Giorgia Meloni ha anticipato che l’eventuale voto negativo sul Referendum non sarà motivo di crisi del Governo e di interruzione della legislatura e, a sua volta, anche Elly Schlein ha precisato che non chiederà le dimissioni del Governo nel caso della vittoria del “No”, perché intende battere la destra nella prossima consultazione politica. Mentre si è espressa per il pollice verso l’accoppiata di Avs Bonelli/Fratoianni, secondo i quali “la destra al Governo non sente propria la Costituzione repubblicana”.
Sulla stessa linea “di sfregio alla Costituzione”, che altererebbe “gli equilibri del potere”, si registra un’eco fuorviante della Segretaria del PD, ignorando che la magistratura è stata concepita dai padri costituenti come ordine giurisdizionale autonomo, non come potere, rimandando con la VII disposizione transitoria l’assetto definitivo alla emanazione di una “nuova legge”.
Nel caso della specificità delle carriere di togati requirenti e giudicanti è rimasta in vigore la norma introdotta con Regio decreto n. 12 del 1941 che le unifica in coerenza con la cultura inquisitoria del regime fascista, ma incompatibile con l’avvento di un regime democratico. Paradossalmente, nel corrente dibattito ne viene sostenuta la vigenza da chi fa, “a schiovere”, professione di antifascismo, contestata dalla destra al Governo, abrogata con la riforma Nordio, che va a colmare l’inerzia del potere legislativo che si protrae dal 1948, anacronistica dopo la riforma Vassalli che ha introdotto nel processo penale il rito accusatorio e dà senso al “giusto processo” introdotto in Costituzione che senza la separazione resterebbe una semplice “etichetta” (copyright di Marco Pannella).
Anomalia italiana di unico Paese delle grandi democrazie a mantenere in vita l’unificazione delle carriere.
Apportare modifiche al testo della Carta scritta ed esitata dalla Costituente non ne deturpa la bellezza programmatica e non è una torsione autoritaria: ne sono state già apportate su 47 articoli (1 su 3), e la maggior parte di esse reca la firma di Governi di centrosinistra sorretti da PDS/DS/PD. La più chirurgica, discussa e poi osteggiata dallo stesso PD in sede di attuazione è stata la riscrittura del Titolo V sulle autonomie differenziate.
La riforma Nordio su cui è richiesto il voto referendario modifica sette articoli sull’ordinamento giurisdizionale e riguardano la separazione delle carriere dei magistrati requirenti dai giudicanti, l’istituzione di due distinti CSM e di un’Alta Corte disciplinare e l’introduzione del sorteggio come modalità delle loro formazioni. Al di là del tecnicismo corporativo del sindacato ANM funzionale all’esercizio di poteri interni al mondo togato e di patti con correnti politicamente orientate, non si comprende l’ostilità del PD promotore della separazione delle carriere a partire dalla Bicamerale (1997/98), ribadita nella mozione congressuale del 2019 ed inserita nei programmi elettorale dell’Ulivo (candidatura Rutelli 2001) e del Governo Prodi (2006/08).
Rivisitare composizione e funzioni degli organi dell’ordinamento giurisdizionale non è uno scandalo. Si tratta di argomentazioni già affrontate in sede di elaborazione della Costituzione ove si incrociavano tre culture diverse: cattolica, liberale e socialista.
I nodi non sciolti e le riserve sollevate allora nella definizione di equilibrati rapporti delle istituzioni legislative e governative con l’autonomia ed indipendenza delle magistrature si ripropongono oggi con il sovraccarico della decadenza della rappresentanza politica elettiva che ha favorito supplenza ed invadenza para legislativa da parte di organi di amministrazione della giustizia. Nel testo della riforma posta in Referendum si configura un nuovo assetto che non tocca l’indipendenza della magistratura da altre istituzioni, rende trasparente le reciproche relazioni e conferma l’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale.
Una svolta epocale che libera, a garanzia del cittadino e della terziarietà del giudicante, l’ordinamento da comparaggi corporativi e dalla propensione di PM di mettere mano, impunemente, “addo vo’ iss”. A prescindere! Perciò si spiega l’istituzione di una Alta Corte disciplinare neutra rispetto al CSM.







