Cava de’ Tirreni, IMU in zona ASI: la Giustizia Tributaria dà ragione ad un contribuente cavese
Ricordate la vicenda dei terreni agricoli tassati come aree edificabili dal Comune di Cava de’ Tirreni? L’abbiamo trattata in diversi articoli. D’altra parte, la questione va avanti senza risultati da qualche anno
Il Comune metelliano soccombe anche in appello: per i giudici di Salerno il tributo non va pagato. Immaginabili le inevitabili ricadute negative per le già disastrate casse comunali ma positive per il portafoglio di numerosi contribuenti cavesi
Ricordate la vicenda dei terreni agricoli tassati come aree edificabili dal Comune di Cava de’ Tirreni? L’abbiamo trattata in diversi articoli. D’altra parte, la questione va avanti senza risultati da qualche anno e riguarda gli avvisi di pagamento ricevuti da decine e decine di contribuenti cavesi proprietari di terreni agricoli classificati come edificabili. In pratica, terreni ritenuti idonei per insediamenti produttivi, molti dei quali nei fatti fondi agricoli, se non addirittura corti comuni, terreni scoscesi o ricadenti in zona rossa o soggetti ad altri vincoli che ne impediscono qualsiasi utilizzo.
Ad ogni modo, da parte del Comune di Cava de’ Tirreni c’è stata la richiesta per gli anni 2014 e 2015 del pagamento dell’IMU riguardante l’intera area Asi, ovvero il territorio cavese rientrante nella zona industriale, e che comprende una parte molto estesa del valle metelliana.
Una questione diventata ormai annosa ma sotto molto aspetti assurda e surreale, in cui molti cittadini cavesi si ritengono vessati dal Comune metelliano.
In questi giorni, però, c’è una novità che potrebbe portare a soluzione l’intera problematica. Sul versante della giustizia tributaria, però, non certo di quello delle scelte politico-amministrative dell’attuale Amministrazione Comunale.
Per la prima volta, infatti, una recentissima sentenza, resa lo scorso 18 ottobre dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, Sezione distaccata di Salerno, ha dato ragione ad una contribuente cavese (per quanto ci risulta l’unica finora) che ha ottenuto anche in appello la cancellazione dell’IMU sui terreni edificabili richiesta dal Comune di Cava de’ Tirreni per l’anno 2014, con avviso di accertamento notificatole nel mese di dicembre 2020. L’atto di appello proposto dal Comune di Cava avverso la sentenza di primo grado, che già aveva riconosciuto le ragioni della contribuente cavese, difatti è stato rigettato.
E’ evidente che si tratta di una sentenza che rivoluziona i termini della questione cambiando i rapporti di forza tra Comune di Cava de’ Tirreni e contribuenti metelliani. Una sentenza che potrebbe avere in prospettiva dei riflessi positivi per i contribuenti rispetto ad un tributo imposto dal Comune metelliano e ritenuto ingiusto oltre che infondato.
Nel merito, la sentenza, confermando quanto già statuito in primo grado, ha ulteriormente chiarito che in relazione alle aree edificabili oggetto di dichiarazione ai fini Ici/Imu, il contribuente non è tenuto a dichiarare la successiva variazione del valore venale dell’immobile o del terreno, salvo il caso in cui tale variazione dipenda da precisi elementi fattuali o da variazioni urbanistiche, o comunque nei casi tassativamente previsti dalla legge. Nel caso in esame, non c’è stata nessuna variazione di valore sul terreno di proprietà della ricorrente.
Nella stessa sentenza viene chiarito che non è un onere del contribuente, né può sussistere obbligo alcuno a carico di quest’ultimo, di verificare di anno in anno, le presunte oscillazioni del valore venale del bene di cui è proprietario. Venendo meno tale obbligo, va da sé, che non esiste alcun obbligo dichiarativo.
Non solo. La stessa sentenza ha precisato che in caso di omesso versamento IMU derivante dall’incremento del valore dell’area edificabile per mere variazioni di mercato, si configura una violazione per omesso versamento del tributo locale (sanzione pari al 30 %) e non una violazione dell’obbligo dichiarativo (dal 100 % al 200 %), ed, in tale tale ipotesi, il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli atti di accertamento decorre comunque dall’anno del versamento del tributo e non da quello della dichiarazione che cade nell’anno successivo.
In estrema sintesi, quando, come nel caso cui si riferisce la sentenza, non ci sono delle variazioni di valore sui terreni oggetto di tassazione, il tributo è da considerarsi quindi inesistente.
In ultimo, la sentenza da una parte stabilisce che non sussistono obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti cavesi, e che, seppure vi fossero tali obblighi, andrebbe comminata, in capo al contribuente, una sanzione pari al 30 % del presunto incremento del valore venale non dichiarato e non del 100 % come fatto negli avvisi di accertamento notificati dal Comune.
Quale sarà ora la ricaduta di questa sentenza? E’ facile immaginare che la pretesa del Comune metelliano nei confronti di un bel po’ di contribuenti cavesi, i quali da anni lottano contro il pagamento di questo tributo, potrebbe rivelarsi del tutto insussistente. Con riflessi a dir poco devastanti sulle già dissestate casse comunali, ma con evidenti benefici per i tanti contribuenti cavesi ingiustamente tassati.