Nocera Inferiore, Acqua Bene Comune: il Tar di Napoli si pronuncia contro la GORI
Si è tenuta a Nocera Inferiore una partecipata assemblea pubblica dei Comitati No.Gori per commentare le recentissime sentenze del Tar di Napoli con le quali la GORI risulta soccombente su tutti i fronti.
E opportuno un brevissimo riferimento agli antefatti. A tutti è ormai ben noto che la Gori, società che gestisce le risorse idriche in 76 Comuni dell’agri Nocerino-Sarnese e Vesuviano, da qualche hanno ha adottato una politica scellerata nei confronti dei cittadini finalizzata a coprire i suoi rilevanti deficit di bilancio, generati da criteri amministrativi fortemente censurabili, con contribuzioni extra da parte dei contribuenti. Per questo motivo ha adottato provvedimenti che se non fossero drammatici, sarebbe da considerare comici: ci riferiamo ai ricalcoli dei consumi a tariffe molto maggiorate, persino di quelli già regolarmente pagati, effettuati con il benestare degli organi amministrativi regionali (parliamo della precedente gestione Caldoro), nonché a non ben specificati “conguagli” riferiti a periodi già chiusi.
Contro questa incomprensibilmente prepotente gestione sono sorti, nell’agro-nocerino-sarnese-vesuviano comitati spontanei di cittadini che non solo hanno contestato le onerosissime bollette emesse, ma hanno anche fatto sentire le loro rimostranze presso i rispettivi Comuni ed hanno organizzato numerose manifestazioni pubbliche, la più importante il 17 gennaio di quest’anno a Napoli, alla quale parteciparono oltre 5mila persone e furono presenti anche 27 amministrazioni comunali i cui Sindaci, con fasce tricolori e gonfaloni, andarono a manifestare sotto il palazzo della Regione in Via Santa Lucia.
Non è irrilevante la circostanza che dei 76 Comuni aderenti alla Gori, una trentina circa si sono dissociati e, benché ancora facenti parte, ormai obbligatoriamente (e ob torto collo) del capitale di Gori, hanno intrapreso azioni, individuali o comuni, contro la stessa, sia in sede giudiziaria, sia aiutando i cittadini nelle azioni di contrasto contro la Gori. Il Comune di Nocera, ad esempio, ha aperto già da alcuni mesi uno sportello al quale i cittadini possono rivolgersi gratuitamente per assistenza, consulenza, e anche azioni di impugnativa delle bollette maggiorante.
E non è da sottovalutare che qualche piccolo Comune, come quello di Roccapiemonte, nonostante leggi nazionali e regionali lo imponessero, non vollero aderire alla Gori, hanno sostenuto e ancora sostengono battaglie legali, ma da circa dieci anni i loro cittadini non hanno subito le azioni che la Gori ha fatto nei confronti dei cittadini degli altri Comuni.
E veniamo ai nostri giorni, vale a dire alle recentissime sentenze pronunciate dal Tar di Napoli, provocate da giudizi promossi da numerosi Comitati, affiancati da alcuni Comuni parte dei quali hanno affiancato i Comitati, ma alcuni hanno promosso azioni autonome; ecco perché le sentenze del Tar sono ben quattro, tutte dello stesso tenore e i Giudici amministrativi, dopo aver approfonditamente esaminato i motivi addotti dai ricorrenti, le controdeduzioni della Gori, nonché i rendiconti di quest’ ultima, hanno sentenziato che “deve dichiararsi la nullità delle deliberazioni commissariali impugnate in quanto viziate da difetto assoluto di attribuzione, con assorbimento delle ulteriori censure proposte” precisando anche che “sono nulle tutte le deliberazioni assunte per i nuovi regimi tariffari, quelle finalizzate al recupero dai cittadini, mediante aumenti di tariffe, dei mancati ricavi accumulati negli anni”, ed è nulla anche la delibera con la quale Gori intendeva recuperare, con analogo meccanismo, altri maggiori costi o minori ricavi.
Non vogliamo tediare i lettori riportando i numerosissimi estremi delle varie delibere che il Tar ha annullato, ma riteniamo utile stralciare dalla corposa sentenza (circa 35 pagine) qualche passaggio saliente con i quali i Giudici amministrativi hanno bollato negativamente la gestione della Gori, laddove i magistrati hanno tra l’altro sottolineato persino che (nei virgolettati alcuni stralci dalle sentenze)
“Nella gestione della GORI s.p.a., risalente al 2003, mai vi era stato un efficace strumento di programmazione.”
“Mancava ogni riferimento per calcolare presunti ricavi non incassati ai fini dell’adozione di un’azione correttiva.”
“Anche il costo del personale risultava maggiore di quello calcolabile in base alle 672 unità lavorative indicate nel Piano d’Ambito del 2000, in quanto, nel biennio 2009/2010 risultavano esuberi e comunque il valore di programmazione non rispecchiava le effettive esigenze di utilizzo della forza lavoro destinata alla gestione relativa alle attività di depurazione, fognatura e adduzione.”
Infine ”è stata contestata l’inclusione tra le voci incidenti sulla tariffa della «adeguata remunerazione del capitale investito», essendo la norma di cui all’art.154, primo comma del d.lgs. n.152 del 2006 stata abrogata dal referendum indetto con d.p.r. 23 marzo 2011 con decorrenza dal 21 luglio 2011″.
Ed è stato anche precisato che “Sarà compito della Regione Campania, disporre nuovi assetti organizzativi per la gestione della fase transitoria o provvedere direttamente a regolare il rapporto sostanziale controverso”.
Sentenza esemplare, quindi, che non ha dimenticato di rimarcare il diritto dei cittadini non solo di non pagare i ricalcoli che Gori intendeva operare, ma addirittura che la Gori deve rimborsare quelli che ha già indebitamente incassato.