scritto da Redazione Ulisseonline - 29 Ottobre 2025 08:00

Atrani, la Corte dei Conti sulla vicenda della costituzione dell’ASCCCA dà ragione al piccolo ma agguerrito Comune della Costiera: “Servono basi economiche solide per le aziende speciali. Il fondo di dotazione è garanzia essenziale”

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania si è pronunciata sui sei quesiti presentati dal Comune di Atrani riguardo alla costituzione dell’Azienda Speciale Consortile “Cava–Costa d’Amalfi”. Il parere chiarisce l’obbligo di una documentazione economico-finanziaria preventiva e ribadisce che il fondo di dotazione è elemento costitutivo e intangibile dell’ente

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, con deliberazione n. 224/2025 depositata il 17 ottobre, ha esaminato la richiesta di parere formulata dal Comune di Atrani sulla costituzione dell’Azienda Speciale Consortile Cava–Costa d’Amalfi (“ASCCCA”), nata per gestire in forma associata i servizi sociali dell’Ambito Territoriale S2. Il Comune aveva sottoposto alla magistratura contabile sei quesiti riguardanti aspetti economico-finanziari e di legittimità connessi all’atto costitutivo e allo statuto del nuovo ente, in particolare dopo la scoperta di alcune discrasie tra i testi approvati dai consigli comunali e quello sottoscritto davanti al notaio.

Il punto più delicato riguarda la differenza emersa tra il fondo di dotazione indicato nell’atto costitutivo — pari a 619.962 euro — e quello previsto dallo statuto modificato successivamente, ridotto a circa 25.000 euro senza istruttoria o motivazione. Atrani ha chiesto se tale difformità fosse legittima e se fosse necessario il parere del revisore dei conti prima di approvare la variazione. La Corte, pur dichiarando inammissibili i quesiti troppo legati al caso concreto, ha affrontato la questione in termini generali, chiarendo la disciplina di riferimento.

A pagina 17 della deliberazione, la Corte sottolinea che l’obbligo di equilibrio economico e la corretta gestione finanziaria valgono sin dalla fase costitutiva dell’azienda speciale. Gli enti locali devono corredare le proposte di deliberazione con idonea documentazione tecnico-finanziaria — piani programmatici, bilanci previsionali, proiezioni triennali — in grado di dimostrare la sostenibilità economica della scelta. L’assenza di tali elementi, osserva la Corte, contrasta con i principi costituzionali di buon andamento e di equilibrio di bilancio e può determinare squilibri nel “gruppo amministrazione pubblica”, di cui l’azienda speciale è parte integrante.

Nella parte centrale della decisione, la Corte chiarisce inoltre che alle aziende speciali consortili si applica, per analogia, il principio civilistico di prevalenza dello statuto sull’atto costitutivo (art. 2328 c.c.), ma con una precisazione sostanziale: ciò non consente modifiche arbitrarie del fondo di dotazione, che rappresenta la garanzia patrimoniale minima dell’ente e un elemento costitutivo della sua personalità giuridica. A pagina 24, la Sezione campana ricorda che tale fondo ha duplice funzione: “vincolistica”, come tutela dei creditori e dei terzi, e “produttivistica”, in quanto strumento necessario per assicurare la gestione dei servizi. Qualsiasi riduzione significativa deve quindi essere motivata e preceduta da un’attenta valutazione economico-finanziaria.

Il parere afferma testualmente che “eventuali modifiche attinenti al fondo di dotazione devono conformarsi ai principi di efficienza, efficacia ed economicità e a una prudente valutazione degli equilibri finanziari”. Di conseguenza, pur non entrando nel merito del caso specifico dell’Azienda Cava–Costa d’Amalfi, la Corte ribadisce che simili decisioni non possono essere assunte in assenza di un’istruttoria documentata.

Sul piano formale, la Corte ha ritenuto ammissibili solo due dei sei quesiti posti da Atrani: il primo, relativo all’obbligo di predisporre documentazione economico-finanziaria in fase costitutiva, e il terzo, sull’applicabilità dell’art. 2328 del Codice civile. Gli altri quattro sono stati dichiarati inammissibili perché troppo legati alla vicenda concreta o implicanti valutazioni di legittimità e responsabilità non compatibili con la funzione consultiva della magistratura contabile.

La deliberazione si conclude richiamando gli enti coinvolti a un rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e corretta gestione delle risorse pubbliche. La Corte, pur limitandosi a un’interpretazione di carattere generale, offre così un orientamento preciso per i comuni che intendono costituire aziende speciali o consortili: l’atto costitutivo deve poggiare su solide basi finanziarie, e il fondo di dotazione, in quanto garanzia patrimoniale, non può essere ridotto o alterato senza motivazioni puntuali e verificabili.

clicca qui per leggere la Deliberazione della Corte dei Conti

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