scritto da Francesco Ascione - 21 Maggio 2018 09:06

FISCO & LAVORO Il conto corrente cointestato 

foto Angelo Tortorella

Spesso si apprende dalla realtà, che il momento maggiormente critico dell’avere un conto corrente cointestato è senza dubbio rappresentato dalla morte di uno dei cointestatari.

Infatti, nella realtà accade spesso che due o più persone decidano di cointestarsi un conto. Il conto corrente cointestato è uno strumento comodo soprattutto per le famiglie e talvolta anche per esigenze di lavoro.

In via generale, in caso di conto corrente cointestato, si presume che la metà appartenga al de cuius (cioè al defunto) e la restante metà al cointestatario superstite, ma se uno dei cointestatari muore, nel rapporto bancario subentrano gli eredi. Ne consegue che le somme depositate sul conto cadranno in successione (solo) relativamente alla quota di denaro appartenente al cointestatario defunto e, una volta accettata l’eredità,  gli eredi del contitolare defunto acquisteranno pro quota la titolarità della predetta quota subentrando nell’originario rapporto bancario del correntista defunto. Ciò avviene nel caso di conto in attivo: la quota che cade in successione è pari alla metà del saldo al momento della morte. Diverso è il caso in cui il conto sia “in rosso”, in questo caso il debito nei confronti della banca costituisce una passività.

In caso di conto cointestato, è assai frequente nella pratica che alla morte di un cointestatario, il contitolare superstite sia allo stesso tempo suo erede.  Per quest’ultimo, dunque, la fonte dell’obbligazione di pagamento in tale ipotesi è duplice: da un lato la qualità di cointestatario e dall’altra quella di erede. Tuttavia, se la seconda fonte di obbligazione può essere superata mediante la rinuncia all’eredità, la prima non può essere eliminata. Infatti, l’art. 1854 c.c. stabilisce che nel caso in cui il conto corrente «sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, i cointestatari sono considerati creditori o debitori in solido del saldo del conto».In sostanza la cointestazione del conto pone ciascun intestatario, nei confronti della banca, nella posizione di creditore o debitore in solido del saldo del conto corrente. In caso di conto corrente cointestato, dunque, opera il regime della solidarietà sia passiva che attiva.

Ciò vuol dire che l’operazione posta in essere da uno solo degli intestatari vincola anche gli altri. Tale principio, confermato dalla Cassazione opera in quanto in un conto cointestato, ogni atto di disposizione del singolo si presume effettuato con il consenso degli altri intestatari. Infatti, così come il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del conto, allo stesso modo la banca può chiedere per intero il pagamento delle passività. Ne deriva che ogni contitolare è solidalmente responsabile nei confronti della banca per il saldo passivo del conto corrente.

Alla luce di quanto esposto, ne consegue che l’intestatario superstite del conto corrente sarà chiamato al pagamento della passività anche in caso di rinuncia all’eredità, salva la possibilità di esigere la metà di quanto effettivamente pagato dagli altri eredi.

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