L’art. 9 della Legge di conversione del decreto Sostegni bis prevede la proroga al 15 settembre 2021 – senza alcuna maggiorazione dello 0,40% – i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo compreso tra il 30 giugno ed il 31 agosto 2021. I soggetti che possono usufruire della proroga dei versamenti sono coloro i quali:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle finanze;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (come ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.
La proroga al 15 settembre senza maggiorazione dello 0,40%, è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel già scritto arco temporale come ad esempio le società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e le società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021.
La proroga si estende anche ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette come ad esempio contributi INPS artigiani, sia quelli delle aziende individuali che per i soci delle società di persone e anche quelli dovuti dai soci di SRL artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento degli ISA e diritto camerale.
Slitta al 15 settembre anche il versamento del saldo IVA slitta, a cui deve essere applicata la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021.
I soggetti non ricompresi nell’eleco sopra ricordato non hanno avuto proroghe delle scadenze e quindi per loro le imposte dovute (IRPEF e addizionali, cedolare secca e altre sostitutive) rimangono fissate alle ordinarie scadenze, quindi dovevano essere versate entro il 30 giugno o entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.