scritto da Antonio Pirozzi - 13 Marzo 2025 14:05

FISCO & IMPRESA Riammissione alla definizione agevolata ( “Rottamazione quater”)

Il legislatore dà la possibilità ai contribuenti – debitori, di essere riammessi alla definizione agevolata, nonostante non abbiano rispettato l’originale piano dei pagamenti rateali della rottamazione quater

I contribuenti decaduti dalla definizione agevolata “rottamazione – quater”, possono essere riammessi alla procedura di definizione agevolata entro il 30 aprile 2025. Lo prevede il DL. Milleproroghe convertito con la L. 15/2025 pubblicata in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2025.

Il legislatore dà la possibilità ai contribuenti – debitori, di essere riammessi alla definizione agevolata, nonostante non abbiano rispettato l’originale piano dei pagamenti rateali della rottamazione quater.

In data 11 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito sia le modalità di presentazione della domanda sia le relative faq.

Per essere riammessi alla rottamazione -quater occorre che il contribuente presenti domanda di  riammissione entro il 30 aprile 2025, indicando, oltre ai debiti per i quali è possibile richiedere la riammissione, il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025, in alternativa:
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

La domanda va presentata osservando le seguenti modalità:

  • in area riservata, con l’autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi; oppure
  • in area pubblica, compilando l’apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento.

Se la domanda viene presentata in area riservata, il contribuente riceverà tramite e-mail, la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata.

Se la domanda viene presentata in area pubblica, il contribuente:

  • riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, riceverà una seconda e-mail con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, riceverà una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-quater per i quali:

  1. non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  2. è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Nella domanda di riammissione non è possibile inserire cartelle nuove rispetto al precedente piano di definizione agevolata.

Dottore Commercialista, Revisore Legale dei conti, Revisore degli Enti locali. Svolge attività di consulenza in ambito societario e tributario. E’ Amministratore Giudiziario, liquidatore giudiziario, nonché CTU per conto dell’Autorità Giudiziaria. Esperto in diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza, diritto societario e tributario, in compliance aziendale e Modelli Organizzativi 231/01. Collabora con l’Università di Salerno.

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