Il Decreto Sostegni-bis, recentemente convertito, ha modificato nuovamente i termini di versamento delle rate dovute in riferimento alla definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione.
Nello specifico, il testo del Decreto considera tempestivo, tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate dovute nel 2020 e delle rate dovute entro il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, se effettuato integralmente:
- entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31maggio e il 31 luglio 2021.
Il rispetto delle date di versamento come sopra indicate, è importante, in quanto, l’insufficiente o tardivo versamento comporta l’inefficacia della rottamazione, con la conseguenza che l’intero carico, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, risulterà dovuto.
Inoltre, per quanto riguarda la rottamazione-ter, non viene posticipata la rata la cui scadenza è per il 30 novembre 2021 che, pertanto, dovrà essere sommata e versata insieme alle altre rate già scadute il 28 febbraio 2021 e il 31 maggio 2021 e a quella scaduta il 31 luglio 2021. Tutte queste rate, dunque, dovranno essere versate il 30 novembre
Nel testo del decreto, non sono previste proroghe, per le rate scadute nel 2020 e nel 2021, riguardanti la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione edegli avvisi di accertamento nonché la definizione agevolata delle controversie pendenti.