FISCO & IMPRESA Legge di bilancio 2023: definizione agevolata avvisi bonari

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La legge di bilancio 2023, ai commi da 153 a 159, consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del  controllo  automatizzato 36-bis e 54-bis, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021,  per  le quali  il termine  di  pagamento  non  sia  ancora  scaduto alla data di entrata   in   vigore   della   norma   in   esame,   ovvero   i   cui   avvisi   siano   stati   recapitati successivamente a tale data.

Gli importi in oggetto possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti, degli interessi e delle somme aggiuntive, ma con una riduzione delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, in luogo del 10%. Nel corso dell’esame parlamentare sono stati inseriti i commi 160 e 161, che  riaprono  i termini  per  il  versamento  delle  ritenute  alla  fonte,  ivi  comprese  quelle  dovute  per addizionali  regionali  e  comunali  e  per  IVA,  giàsospese  da  precedenti provvedimenti in favore  delle  federazioni sportive  nazionali,  degli  enti  di  promozione  sportiva  e  delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Condizione per la definizione agevolata è che non sia scaduto il termine di pagamento, ossia che non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle  somme  dovute.

Il comma 159 interviene sull’articolo 3-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 462 del 1997, al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’importo dovuto. Viene dunque eliminata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a cinquemila euro.

Il comma 155 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità di qualunque anno d’imposta, delle dilazioni ancora in corso. In questo caso la riduzione delle sanzioni opera esclusivamente sulle rate non versate. L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi ha messo a disposizione un foglio di calcolo che consente la rideterminazione degli importi dovuti. Inoltre, per quanto riguarda le dilazioni originariamente previste in 8 rate, è consentito proseguire la stessa in 20 rate.

Il mancato versamento di una rata entro il termine di versamento della rata successiva è causa di decadenza dal beneficio della dilazione e, pertanto, si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

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