Attualmente le aziende che effettuano attività di e-commerce indiretto in Italia verso clienti privati europei, devono necessariamente provvedere all’assolvimento degli obblighi IVA secondo le regole dei clienti italiani applicando l’Iva come se si trattasse di clienti italiani.
Questo fino al raggiungimento di determinate soglie di fatturato (che sono differenti per ogni paese europeo). Nel momento in cui vengono superate queste soglie, il contribuente ha l’obbligo di identificarsi ai fini Iva presso il paese nel quale tale soglia e stata superata attraverso l’identificazione diretta (art.35-ter, DPR 633/72) o la nomina di un rappresentante fiscale (art. 17,co.3, DPR 633/72 + art. 1, co.4, DPR 441/97).
L’identificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale non fa acquisire al soggetto non residente lo status di soggetto «stabilito», ma ha l’unico scopo di consentire al fisco di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto passivo è stabilito all’estero. A partire dal 1° luglio il regime cambia radicalmente, visto che saranno operative le nuove procedure di semplificazione degli obblighi Iva dei predetti soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, che operano nell’ambito del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.
A variare è anzitutto la nuova soglia di protezione, fissata in 10.000 euro di volume d’affari territorialmente rilevanti nell’insieme degli altri Paesi europei, per la totalità delle vendite di beni B2C e dei servizi TBE (telecomunicazione, tele-radiodiffusione e servizi elettronici).
Contestualmente, però, vengono semplificate le modalità di assolvimento degli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento IVA all’estero, mediante l’introduzione, per opzione, dei regimi OSS e IOSS che consentono di evitare l’apertura di una partita Iva in tutti gli Stati europei.
Per il soggetto che intende aderire al nuovo regime OSS/IOSS (peraltro la pre-iscrizione al servizio è già possibile a partire dallo scorso 1° aprile). Quindi, il contribuente che supererà la soglia dei 10 mila euro non dovrà più identificarsi presso i vari stati europei, ma l’inclusione al sistema OSS consentirà di assolvere tutti gli obblighi, con conseguenti risparmi in termini di adempimenti fiscali.