FISCO & IMPRESA Decreto rilancio: sospensione avvisi bonari Agenzie delle Entrate
L’art. 144 del Decreto Rilancio appena pubblicato va a colmare una evidente lacuna presente nel precedente Decreto Cura Italia a Decreto Liquidità, ovvero la possibilità di rinviare i pagamento in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 54-bis, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
In pratica la norma dispone che tutti i versamenti (prima o unica rata o rate successive) relative agli atti sopra indicati in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.
Dalla lettura attenta dell’articolo 144 emerge però un particolare importante che rischia di creare un po’ di confusione. Infatti, lo slittamento in avanti non è consentito per tutte le rate, ma solo di quelle la cui scadenza originaria ricade nell’intervallo considerato. Quindi ci potremmo trovare nel caso in cui la seconda rata scada prima della prima rata per effetto dello slittamento.
Ad esempio, se la prima rata della rateizzazione scade il 22 maggio, per effetto dello slittamento potrà essere versata entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione oppure in quattro rate consecutive. Quindi ci ritroveremo con la seconda rata che ha scadenza originaria al 22 agosto, quindi prima del termine previsto per il versamento della prima rata. In questo periodo può sicuramente essere utile uno slittamento dei versamenti da effettuare, però dobbiamo tenere in considerazione che il mese di settembre sarà particolarmente oneroso per il contribuente, in quanto nel medesimo periodo (agosto-settembre) sarà chiamato a versare non solo la rata di maggio postergata per effetto del decreto, ma anche quella ad essa successiva la cui scadenza naturale sarà il 22 di agosto.
L’unica soluzione potrebbe essere posticipare il pagamento della rata in scadenza al 22 agosto al termine di pagamento della rata successiva per scongiurare la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ovvero il 22 novembre.
Buongiorno.
Voi scrivete nell’articolo:
In pratica la norma dispone che tutti i versamenti (prima o unica rata o rate successive) relative agli atti sopra indicati in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.
Ma il D.L. Rilancio prevede che possono essere sospesi i pagamenti relativi alle rate in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore dello stesso, cioè il 18 maggio 2020.
Come mai voi indicate nell’articolo la data del 31 maggio?
Pertanto una rata che scade il 29 maggio – se lo interpreto bene – dovrà essere pagata per non perdere il beneficio.
E’ corretta la mia osservazione?
Nel ringraziarvi fin d’ora per la risposta vi saluti.
Antonello
Buongiorno Antonello, il decreto Liquidità va letto congiuntamente alla relazione illustrativa, in quanto nell’articolo 144 del D.L. 34/2020 effettivamente come dice Lei il termine di sospensione va dall’8 marzo al 18 maggio, ma la relazione illustrativa al decreto, amplia il termine, portandolo al 31 maggio.
Perfetto. Grazie