FISCO & IMPRESA Decreto rilancio: proroga nomina revisore legale
Nella giornata del 1° luglio è stato approvato l’emendamento 51 al Decreto Rilancio, che prevede un’ulteriore modifica al Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, attraverso l’aggiunta dell’art.51-bis.
L’emendamento in questione prevede il differimento del termine per la nomina dell’organo di controllo, sia esso collegio sindacale o revisore, all’approvazione del bilancio 2021 in luogo del bilancio 2019, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulle attività d’impresa. Si tratta di una storia senza fine, visto che originariamente la nomina era obbligatoria entro il 16 dicembre 2019 per l’approvazione del bilancio 2019, assumendo come riferimento gli esercizi 2017 e 2018.
Tale termine, dopo che molte srl avevano già provveduto alla nomina del revisore, fu spostato dal decreto “Milleproroghe” alla data di approvazione del bilancio 2019, quindiil 29 giugno2020 in caso di prima convocazione oppure 29 luglio in caso di seconda convocazione, prendendo come riferimento gli esercizi 2018 e 2019.
Ciò ha creato dei disagi di non poco conto per tutte quelle S.r.l. che diligentemente avevano proceduto alla nomina del revisore entro il 16 dicembre 2019 e a quelle srl che avessero approvato il bilancio entro il 29 giugno 2020, visto che si trovano ad aver nominato un revisore legale (con conseguenti aggravi di costi) pur non essendovi più obbligate. Essendo venuta meno l’obbligatorietà della nomina, sussisterebbero le condizioni per applicare la revoca per giusta causa del revisore legale, ossia la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo per intervenuta carenza dei requisiti di legge, tuttavia, in caso di revoca del revisore, verrebbe ad applicarsi l’art. 8 del medesimo DM, il quale prevede un periodo di cooling-off di un anno qualora la cessazione anticipata dell’incarico sia conseguenza di revoca o di dimissioni del revisore.
Ciò comporterebbe che il revisore per un anno non potrebbe assumere alcun incarico all’interno della società.
A tale proposito, la soluzione migliore è quella ipotizzata da Assirevinel documento n. 234/2020, ovvero un verbale d’assemblea con risoluzione consensuale, in luogo della revoca o delle dimissioni, poiché in questo caso non sarebbe necessario aspettare un anno per la nomina del medesimo revisore ma si potrebbe optare immediatamente per l’assegnazione dell’incarico.
Come sempre invochiamo un chiarimento ufficiale da parte del Ministero che permetta a tutti coloro che diligentemente si siano dotati dell’organo di controllo di ricevere delle istruzioni su come comportarsi.