FISCO & IMPRESA Decreto Milleproroghe: proroga per l’approvazione dei bilanci 2020
Com’è noto gli articoli 2364 c.c. per le Spa e l’art. 2478-bis c.c. per le Srl stabiliscono che il bilancio d’esercizio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio a cui fa riferimento, quindi entro il 30 aprile dell’anno successivo, con possibilità di far slittare l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, qualora ricorrano delle condizioni particolari, e che tale possibilità sia prevista dallo statuto societario.
L’emergenza Covid-19 ha impattato fortemente sui bilanci dello scorso anno. Infatti, il d.l. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha previsto che i bilanci 2019 potessero essere approvati entro il 28 giugno 2020 in prima convocazione ed entro il 28 luglio 2020 in seconda convocazione.
L’art. 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe recentemente approvato ha prorogato anche per i bilanci 2020 quanto previsto dall’art. 106 del D.L. n. 18/20. Quindi, in deroga agli art. 2364 c.c. (per le Spa) e l’art. 2478-bis c.c. (per le Srl) ed in deroga delle diverse disposizioni statutarie la prima convocazione dell’assemblea ordinaria può essere effettuata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ovviamente la disposizione non prevede un obbligo, ma lascia aperta la possibilità alle società di capitali di avere un maggior termine a disposizione per le convocazioni dell’assemblea.
La norma, quindi, consente a tutte le imprese, comprese quelle che in statuto non hanno previsto la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni. Tutto questo significa che, per le società di capitali è possibile arrivare a convocare le assemblee per l’approvazione del bilancio, in seconda convocazione sino al mese di luglio.
Il decreto Milleproroghe conferma anche la possibilità, già prevista l’anno scorso, che l’assemblea dei soci possa essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione che possano garantire la corretta identificazione dei partecipanti, ma anche la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che vengano ad identificarsi in un medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio.