Il “Decreto Liquidità” ha finalmente visto la luce e, oltre a tutte le misure a sostegno delle imprese che abbiamo già trattato, prevede una nuova sospensione dei termini di versamento delle imposte del mese di aprile e maggio, che si va ad aggiungere alla sospensione già prevista per il mese di marzo.
La complicazione è che la sospensione del mese di marzo segue delle regole totalmente diverse da quelle previste per i mesi di aprile e maggio.
Andiamo ad analizzarle.
Il decreto dispone a favore delle imprese e dei professionisti aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione di:
1 – ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, del D.P.R. 600/73 (“ritenute paghe”), comprese addizionale regionale e comunale;
2 – Iva;
3 – Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione, però, è possibile soltanto se sono rispettati i seguenti parametri: Tutto ciò, condizionato ad una situazione di calo dei ricavi e compensi, da verificarsi secondo i seguenti parametri: deve essere intervenuta una diminuzione di ricavi o dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, per i contribuenti aventi ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Sopra i 50 milioni di euro, la riduzione deve essere come minimo del 50%. Vengono sospesi i versamenti scadenti a maggio, con lo stesso criterio di cui al punto precedente, solo che in questo caso la verifica dei ricavi o compensi deve essere effettuata confrontando aprile 2020 con aprile 2019. I versamenti scadenti nel mese di aprile e maggio potranno essere effettuati entro il 30 giugno in un’unica soluzione, oppure in 5 rate senza applicazione di sanzioni ed interessi. Questa sospensione crea molte difficoltà ai consulenti, i quali dovranno provvedere ad aggiornare le contabilità delle imprese e fare calcoli complessi per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto. Va precisato che dalla lettura attenta del decreto, emerge che i contributi artigiani e commercianti scadenti il 18 maggio prossimo non godono di alcuna sospensione. Quindi alla data attuale, a meno di un’auspicabile precisazione da parte dell’Inps, tale adempimento non rientra nel decreto.