FISCO & IMPRESA Credito Superbonus 110%: le asseverazioni tecniche
Al termine degli interventi di riqualificazione, in base alle disposizioni dell’articolo 119 del DL 34/2020, per poter godere del beneficio fiscale sarà obbligatorio ottenere la sottoscrizione delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati, i quali dovranno apporre il proprio timbro fornito dall’ordine professionale ed attestare di essere a questo iscritto. Il numero delle asseverazioni necessarie cambiano a seconda della tipologia di lavori eseguiti.
La circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli interventi di efficientamento energetico è richiesta l’asseverazione di un tecnico abilitato che, sotto la sua responsabilità, dichiari la congruità delle spese sostenute e che l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla norma, attraverso il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E).
Tale asseverazione riguardante gli interventi di efficientamento energetico dovrà essere redatta secondo i modelli previsti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) del 3 agosto 2020, il quale prevede una modulistica differenziata a seconda che le asseverazioni siano relative ai lavori conclusi o a quelli in stato di avanzamento.
Dovranno essere compilate on line direttamente sul sito internet dell’ENEA (Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile) e a questa trasmesse telematicamente, mentre l’APE ante e post intervento che dimostri l’avvenuto incremento di due classi energetiche dell’edificio non sarà oggetto di trasmissione all’ENEA.
Nel caso si siano effettuati degli interventi antisismici, i tecnici incaricati dovranno rilasciare una dichiarazione asseverata sui lavori effettuati. Le asseverazioni dovranno essere rilasciate al termine dei lavori per poter usufruire dell’agevolazione fiscale o per cederla; ma, nel caso in cui si prospetti una cessione parziale del beneficio durante lo stato di avanzamento dei lavori, le asseverazioni dovranno essere rilasciate dai tecnici ad ogni stato dell’avanzamento in cui si cede il credito.
Oltre alle asseverazioni rilasciate dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, occorre anche munirsi del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF, che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”. (3^ parte)