scritto da Gianwalter Laureti - 24 Settembre 2021 19:46

FISCO & IMPRESA Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione

C’è tempo fino al prossimo 6 ottobre per fare richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione previsto dal Decreto Sostegni-bis.

Vediamo quali sono i requisiti per aver diritto al contributo. Il contributo spetta ai locatori – sia persone fisiche non titolari di partita IVA che persone fisiche o soggetti diversi titolari di partita IVA – di case affittate come abitazione principale in Comuni ad alta tensione abitativa, che hanno ridotto o ridurranno l’importo del canone di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Sono ammessi al beneficio non solo i contratti in regime ordinario, ma anche quelli in regime di cedolare secca.

I contratti oggetto di contributo sono esclusivamente quelli i cui locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 abbiano ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021, quindi solo le rinegoziazioni con data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

La domanda può essere presentata solo nel caso in cui l’immobile è situato nei Comuni ad alta tensione abitativa (l’elenco completo dei comuni interessati è pubblicato sul sito del ministero dei Trasporti).

Un’altra condizione richiesta per beneficiare del contributo è che l’immobile sia adibito a uso abitativo. Si tratta de dei contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate mediante modello RLI e compilazione del campo “Tipologia di contratto” con uno dei seguenti valori:

– L1 locazione di immobile ad uso abitativo;

– L2 locazione agevolata di immobile ad uso abitativo;

– L3 locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato a Iva).

Il bonus viene riconosciuto solo per i contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Il contratto per cui si richiede il contributo, quindi, alla data del 29 ottobre 2020 non deve risultare cessato e deve avere una decorrenza della locazione anteriore al 30 ottobre 2020.Ai fini della domanda di contributo, le rinegoziazioni stipulate devono essere già state comunicate all’Agenzia delle Entrate o dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2021.

L’importo del contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Nel caso di contratti di locazione con più locatori, l’importo delle rinegoziazioni è attribuito al singolo locatore in base alla percentuale di possesso dell’immobile.

Come accade spesso, purtroppo, si tratta di un contributo teorico. Infatti, il contributo che sarà effettivamente erogato dall’Agenzia delle Entrate dipenderà dalle rinegoziazioni effettivamente comunicate entro il 31 dicembre 2021 e, se le risorse stanziate per il contributo, 100 milioni di euro, saranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi richiesti in base alle istanze presentate, verranno ridotte proporzionalmente.

Per poter accedere al contributo è necessario presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’area riservata del sito, inserendo i dati del contratto di locazione modificato e il codice IBAN sul quale l’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i controlli, provvederà ad accreditare il contributo spettante.

Revisore legale dei conti, tributarista, commercialista. Specializzato in consulenza fiscale, tributaria, di bilancio per piccole e medie imprese, società sportive, e-commerce e commercio estero, diritto societario, tax planning. Docente di fascia A per corsi Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di proprietà del Ministero dell'Economia, destinati al finanziamento di start-up. Esperienza nella predisposizione di business plan, nella predisposizione di pratiche per agevolazioni alle imprese, e in corsi di formazione per imprese.

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