Il 16 giugno prossimo scade il termine per il versamento dell’acconto IMU. Si tratta del primo appuntamento dell’anno con il tributo comunale, al quale seguirà quello di dicembre relativo al saldo IMU. Rispetto all’anno scorso sono poche le novità da segnalare: tra queste, la più rilevante è relativa alle nuove regole sull’esenzione per i coniugi con residenze diverse.
Ai fini del calcolo si fa riferimento alle aliquote approvate per l’anno scorso dal Comune.Maggiore attenzione dovrà essere prestata in fase di versamento del saldo, previsto entro il 16 dicembre prossimo.
Infatti, i Comuni potranno emettere delle delibere modificative del tributo entro il 28 ottobre. In tal caso, in caso di aumento dei valori, con il saldo bisognerà pagare la quota aggiuntiva eventualmente dovuta a conguaglio.
Il presupposto impositivo dell’IMU, che definisce i casi in cui è obbligatorio il versamento della tassa sulla casa, è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Sono considerati soggetti passivi IMU:
- il proprietario dell’immobile,
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Si ricorda che l’IMU non si paga sulla prima casa, l’abitazione principale, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso, ossia classificata come A/1, A/8 e A/9.
Tra le novità di quest’anno la più importante riguarda il caso in cui i coniugi abbiano residenza in comuni diversi. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, in particolare dall’articolo 5-decies, i coniugi potranno scegliere uno degli immobili da esentare ai fini IMU, anche qualora la residenza anagrafica e la dimora abituale non siano nello stesso Comune. Possibilità di scelta dunque, ed equiparazione delle regole rispetto a quanto previsto per i coniugi con residenze differenti ma nello stesso territorio comunale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 78, comma 3 del decreto legge n. 104/2020, l’imposta municipale propria non sarà dovuta anche per l’anno in corso in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.