scritto da Francesco Ascione - 16 Maggio 2018 08:20

FISCO & LAVORO La dichiarazione di successione

Quando muore un congiunto gli eredi sono chiamati a compiere una serie di adempimenti tra cui quelli di natura fiscale. Tra gli obblighi di natura fiscale rientra in primo luogo la dichiarazione di successione, si tratta  di un documento  da compilare e da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in cui viene descritto l’intero ammontare del patrimonio del defunto al fine di calcolarvi le imposte che devono essere pagate.

I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono numerosi ed in particolare si tratta:

·          dei chiamati all’eredità ossia di tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso l’intero patrimonio del defunto oppure una sua parte;

·         degli eredi, ossia coloro che hanno effettuato l’accettazione – espressa o tacita – dell’eredità, il cui effetto risale alla data di apertura della successione;

·         dei legatari, vale a dire dei soggetti destinatari di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con testamento (ad esempio la persona a cui il defunto lascia un bene immobile è un legatario e non un erede);

·         dei rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;

·         degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. Questa fattispecie si verifica quando una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni: in questi casi può essere così richiesto, al tribunale della sua ultima residenza o domicilio, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;

·         degli amministratori dell’eredità. L’amministratore dell’eredità è previsto in situazioni particolari, come ad esempio, nei casi in cui il testamento designa un erede sotto condizione: se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento;

·         dei curatori dell’eredità giacente. Il curatore dell’eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il “chiamato all’eredità” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari. Il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;

·         degli esecutori testamentari, ossia di quei soggetti a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento;

·         dei trustee. Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente, nel caso di specie il defunto, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti, ossia i beneficiari, a cui l’amministratore, detto trustee dovrà trasferirli dopo un periodo di tempo o una volta raggiunto uno scopo.

Nel caso in cui esistano più soggetti obbligati, l’obbligo è assolto anche se vi provvede uno solo di essi. La presentazione della dichiarazione di successione è un obbligo per tutte le categorie sopra menzionate. La legge, tuttavia, individua una serie di ipotesi in cui non si è tenuti a presentare la dichiarazione di successione. Si tratta del caso in cui l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario, ossia il valore dei beni, non è superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (fabbricati e terreni). Queste condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui altri beni o diritti entrino nell’attivo ereditario. Il secondo caso in cui la dichiarazione non deve essere presentata è quando tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione devono provvedervi entro 12 mesi dall’apertura della successione (che coincide con la data del decesso). Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso:

·         nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;

·         i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso;

·         i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni nel caso dei beneficiari immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente;

·         nel caso di sentenza di morte presunta i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;

·         nel caso di eredità accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;

·         nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;

·         per gli enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.