Qualche lettore forse lo ricorderà, due settimane fa avevamo annunciato ed avviato una piccola serie di note dedicate al Decreto Sicurezza, altrimenti detto Decreto Salvini (Legge 132/18). E proprio in questi giorni è esplosa tra alcuni sindaci ed il ministro la polemica sulla costituzionalità di parte delle norme ivi contemplate. A me, prima ancora che incostituzionale, il Decreto appare disumano. Vediamo.
La nuova legge non è propriamente tale, consta piuttosto di emendamenti alle leggi già vigenti. Tali emendamenti sono divisi in tre Titoli: Immigrazione, Terrorismo e Mafie, Riorganizzazione del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia per i Beni Confiscati alle Mafie. Un quarto Titolo riguarda le coperture finanziarie ed è ininfluente ai fini dell’analisi di merito.
Oggi ci occupiamo del primo Titolo, quello più corposo, che concerne le disposizioni relative al rilascio dei permessi di soggiorno per gli immigrati. Si comincia da loro, tanto per tradire da subito la filosofia del Decreto, l’equiparazione cioè dei richiedenti asilo a criminali in pectore, per difendersi dai quali occorra far ricorso a leggi speciali. Ma entriamo più nel merito.
La novità più rilevante è l’abrogazione di fatto e di diritto del principio “umanitario”, parola presente nelle leggi pre-vigenti e praticamente cancellata con la Legge 132. Viene sostituita, volta per volta, dall’elencazione puntuale dei motivi idonei alla concessione del diritto di asilo. Si disconosce dunque il diritto d’asilo per “motivi umanitari” e lo si riconosce per “protezione speciale temporanea”, ovvero se il Paese di origine del profugo sia interessato da una “calamità naturale”, o per “gravi motivi di salute”, o se il profugo si sia messo in luce per “atti di particolare valore civile” o infine per le vittime accertate “di violenza o di sfruttamento lavorativo”. A seconda delle casistiche la durata del permesso di soggiorno varierà da sei mesi ad un anno, mentre il pre-vigente permesso per motivi “umanitari” veniva concesso per due anni.
Altro punto rilevante è la riforma degli SPAR (Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati). Ad essi fino allo scorso novembre gli immigrati potevano accedere pur senza che fosse stato ancora loro accordato il diritto d’asilo, in attesa di una decisione definitiva da parte dei rispettivi tribunali di competenza. Oggi non più, vi potranno accedere solo quanti sono stati già riconosciuti formalmente come aventi diritto all’asilo. Conseguentemente la durata massima di permanenza nei CARA (Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo) – di fatto delle prigioni – viene portata a 180 giorni. Prima era di 90 giorni.
Obiettivo importante delle nuove norme è poi lo snellimento delle procedure legali in caso di diniego all’asilo e di ricorso in appello del richiedente. I tempi vengono accelerati oltremodo e non viene riconosciuto alcun compenso ai difensori di ufficio qualora il ricorso venga respinto. In pratica, vengono ridotti i diritti della difesa. Qui siamo ai limiti della violazione costituzionale.
La norma che ha scatenato la rivolta dei sindaci è invece il divieto per i Comuni di riconoscere la residenza agli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. Il dubbio sulla costituzionalità di tale norma è qui elevato; la Carta infatti affida le competenze in materia di anagrafe agli Enti Locali non allo Stato centrale.
Così come appare ai limiti dei profili costituzionali la revoca della cittadinanza italiana a quanti, avendola ottenuta, si siano poi macchiati di gravi reati con condanna in via definitiva. Giusto essere intransigenti con chi è un reo conclamato, ma ad un italiano che commette un reato, finanche ai peggiori criminali, la cittadinanza non viene revocata. Non c’è dunque disparità palese di trattamento con gli italiani acquisiti? Ed infine, ai condannati in primo grado, con sentenza non ancora passata in giudicato e che quindi, ai sensi della nostra costituzione sono da considerarsi innocenti, viene negato di fatto il diritto di ricorso in appello. O meglio, glielo lo si riconosce, ma, in attesa del verdetto, l’imputato viene rimpatriato, mentre altri codicilli rendono pressoché impossibile un loro ritorno in Italia, quand’anche la sentenza definitiva fosse assolutoria.
Questo, in estrema sintesi, il Titolo primo del Decreto Sicurezza. Come abbiamo visto, dunque, esso, in questa parte, è esposto alle possibili censure da parte della Corte Costituzionale.
2/continua