La pensione di reversibilità tra fake news e realtà
Tra le varie false notizie che sono circolate in rete e sui media negli ultimi tempi vi è quella che riguarda la presunta abolizione, o ridimensionamento, della pensione di reversibilità, vale a dire quella pensione che, a seguito del decesso del titolare, viene “girata” al coniuge superstite o agli altri eredi.
Si è parlato di abolizione o di taglio, e tali notizie, ovviamente, hanno creato apprensione nelle persone di una certa età, specialmente quelle che, non avendo diritto ad una pensione propria per non aver lavorato o non averla maturata, basano la sicurezza del loro futuro, in caso di morte dell’altro coniuge pensionato, su quella di reversibilità.
E’ da premettere che la pensione di reversibilità tocca anche agli eredi di chi, all’atto del decesso, ancora lavorava.
Le pensioni di reversibilità rappresentano uno strumento sociale di grande rilevanza per circa quattro milioni di persone, nella maggior parte dei casi donne vedove (è statisticamente provato che gli uomini muoiono prima delle donne, per cui l’anello debole della catena sono proprio le vedove) le quali godono per tutta la vita di un assegno “di mantenimento” legato ai contributi previdenziali versati dal marito durante la vita lavorativa: i vedovi, quindi, continuano a percepire la pensione del coniuge defunto, ridotta.
Il discorso dell’abolizione o ridimensionamento della pensione di reversibilità è venuto fuori durante alcune ipotesi di interventi governativi finalizzati a ridurre il peso pensionistico a carico dell’Inps, e qualcuno ha pensato di legare la “reversibilità” ai redditi complessivi del coniuge superstite, rilevati tramite la famigerata dichiarazione Isee la quale, com’è oramai noto, nel calcolo include tutti i beni posseduti, compresa la casa di proprietà; era quindi giustificato l’allarme specialmente per pensionati di reddito non elevato, proprietari di un’abitazione il cui valore, per quanto minimo, è fiscalmente rilevante specialmente per coloro che vivono (a volte sopravvivono) con la sola pensione.
Possiamo comunque definitivamente assicurare i pensionati: la notizia della messa in discussione delle pensioni di reversibilità è totalmente falsa in quanto sembra non esserci mai stata una ipotesi del genere; quindi possono stare tranquilli i pensionati ed i loro eredi: questi ultimi hanno diritto alla reversibilità diretta (destinata ai superstiti di lavoratori autonomi o dipendenti deceduti), oppure indiretta (destinata agli eredi di chi non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, ma aveva versato almeno quindici anni di contributi in tutta la vita lavorativa, oppure, in alternativa, almeno cinque anni di cui tre nei cinque precedenti il decesso: in questo caso la reversibilità viene erogata subito senza attendere l’anno in cui sarebbe stata erogata se l’altro fosse rimasto ancora in vita).
Ma chi sono i destinatari della pensione di reversibilità?
Prima di tutto il coniuge, a prescindere dall’età anagrafica: attenzione, nel 2011 era stata varata una norma detta “antibadante” in base alla quale una differenza rilevante di età tra il deceduto e il/la badante coniuge privava quest’ultimo del diritto; norma che è stata dichiarata incostituzionale, motivo per cui se muore un vecchietto di novant’anni che ha sposato una badante cinquantenne, quest’ultima percepisce a pieno titolo la pensione.
Il diritto alla pensione di reversibilità si estende anche alle coppie unite solo civilmente, sia eterosessuali che omosessuali; ma sono escluse le coppie di fatto che tra loro non abbiano mai formalizzato giuridicamente il loro rapporto.
Ma la pensione di reversibilità è erogabile anche ai genitori, ai nipoti minori a carico dei nonni pensionati, in assenza, ovviamente, di beneficiari più stretti.
Importante chiarire che la pensione di reversibilità non viene toccata qualora gli eredi dovessero rinunciare all’eredità del defunto, cosa che avviene se, lasciando il defunto una situazione patrimoniale carica di debiti, gli eredi rinunziano all’eredità: ad essi la “reversibilità” è comunque assicurata.
Per la riduzione della pensione di reversibilità rispetto a quella originaria il calcolo è abbastanza complicato in quanto legato alla situazione familiare, al grado di parentela e alla presenza di eventuali altri redditi; in genere il coniuge superstite in assenza di figli percepirà il 60 per cento della pensione del deceduto se la sua situazione reddituale non supera un certo importo.
Fonti specializzate hanno calcolato che, per l’anno 2018, il superstite percepirà la pensione completa se il suo reddito non supera euro 19,573,71; si riduce al 75% se il suo reddito è compreso fra euro 19.573,71 ed euro 26.098,28; si riduce al 60% se il reddito è tra euro 26.098,28 ed euro 31.117,18; mentre si riduce al 50% per reddito superiore.
Speriamo che a nessuno dei lettori interessi questo articolo, o che lo stesso interessi il più lontano possibile; ma a chi ne ha necessità l’Inps, direttamente agli sportelli o tramite internet, fornisce velocemente tutte le informazioni necessarie.