L’art. 4 della legge di bilancio introduce un’importante novità riguardo i contratti di appalto, subappalto e affidamento di servizi. Nello specifico, la nuova norma prevede per il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, l’obbligo di richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi.
A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici dovranno effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.
Le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie trasmettano al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute: 1) le deleghe di pagamento; 2) l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente;3)l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione; 4) il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio.
In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/ subappaltatore/affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.