scritto da Francesco Ascione - 31 Luglio 2017 12:37

FISCO & LAVORO Dichiarazioni fiscali e sanzioni

Con la pubblicazione della circolare 42/E/2016 l’Agenzia è intervenuta a chiarire l’applicazione delle sanzioni tributarie previste per le irregolarità che interessano le dichiarazioni fiscali, alla luce del nuovo sistema sanzionatorio riformato dal D.Lgs. 158/2015, in vigore dallo scorso 1 gennaio 2016. Tra i temi analizzati consta anche il trattamento sanzionatorio previsto nel caso di omessa presentazione della dichiarazione e, in particolare, le conseguenze (comunque favorevoli) nel caso in cui il contribuente presenti comunque il modello dichiarativo entro un anno dalla scadenza.

La dichiarazione omessa.

Come noto, la dichiarazione è valida anche se presentata oltre il termine ordinario stabilito dall’articolo 2 D.P.R. 322/1998, di fatto fissato al 30 settembre per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, purché essa sia inoltrata all’Amministrazione finanziaria entro il novantesimo giorno successivo (quindi entro il 29 di dicembre): il modello così presentato, seppur sanzionato (comunque in modo piuttosto lieve e con la possibilità di azionare il ravvedimento operoso), produce gli effetti di una dichiarazione presentata entro i termini. Detta dichiarazione viene definita “tardiva”.

La dichiarazione presentata oltre tale termine supplementare (quindi dal 30 dicembre in avanti per i contribuenti con periodo coincidente con l’anno solare) è invece definita “omessa”: l’invio di tale dichiarazione non produce infatti alcun effetto tributario e comporta l’applicazione delle sanzioni in relazione a tale irregolarità. Tali sanzioni in nessun modo possono essere oggetto di definizione spontanea da parte del contribuente tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Ciò posto, comunque, l’invio del modello omesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (e comunque prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza il contribuente), seppur invalida, produce degli effetti positivi per il contribuente visto che ad esso viene comunque assicurata una riduzione della sanzione che gli sarà in futuro comminata dall’Amministrazione finanziaria.

Tale fattispecie è infatti sanzionata con una misura compresa tra il sessanta ed il centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200 (ordinariamente la sanzione è compresa tra un range che va dal centoventi al duecentoquaranta per cento, con un minimo di euro 250). Qualora non fossero dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 (in luogo della sanzione ordinaria da euro 250 ad euro 1.000). (Annamaria Nitto)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.